Art. 14. Cambiamento delle generalita' 1. Il cambiamento delle generalita' viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.