Art. 14.
                    Cambiamento delle generalita'
  1.   Il   cambiamento   delle   generalita'  viene  disposto  dalla
Commissione  centrale  su richiesta degli interessati e si provvede a
norma  del  decreto  legislativo  29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 29 marzo
          1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.