Art. 15.
              Decreto di cambiamento delle generalita'
  1. Quando e' necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza
ed  il  reinserimento  sociale,  alla  persona  ammessa allo speciale
programma  di  protezione  che  utilizza  un  documento  di copertura
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 13,  commi  10 e 11, della legge
15 marzo  1991,  n.  82, e successive modificazioni, possono, anche a
richiesta  dell'interessato,  essere  attribuiti,  con  il decreto di
cambiamento  delle  generalita', i medesimi dati anagrafici riportati
nel documento di copertura utilizzato.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse).
              «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
          e  il  reinserimento  sociale  delle  persone  sottoposte a
          speciale  programma di protezione a norma del comma 5 e che
          non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
          di un documento di copertura.
              11.  L'autorizzazione  al  rilascio  del  documento  di
          copertura  indicato  nel  comma  10  e'  data  dal Servizio
          centrale  di  protezione di cui all'art. 14 il quale chiede
          alle  autorita'  competenti  al  rilascio,  che non possono
          opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
          alle  registrazioni  previste  dalla legge e agli ulteriori
          adempimenti   eventualmente   necessari.  Si  applicano  le
          previsioni  in  tema  di  esonero da responsabilita' di cui
          all'art.  5  del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
          Presso  il  Servizio  centrale  di  protezione e' tenuto un
          registro  riservato  attestante  i  tempi, le procedure e i
          motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».