Art. 16.
      Documentazione relativa al cambiamento delle generalita'
  1.   Il  registro  dei  dati  di  cui  all'articolo 3  del  decreto
legislativo  29 marzo  1993,  n.  119, e' composto di fogli in doppia
pagina,  conformi  al  modello di cui all'allegato A, che forma parte
integrante  del presente decreto, ed e' tenuto in unico originale. Il
registro  non  puo'  essere posto in uso se non previa vidimazione di
ogni  foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del
magistrato  delegato  per  la  vigilanza, il quale annota nella prima
pagina  di  esso  il numero del registro e quello dei fogli di cui e'
composto.
  2.  In  caso  di insufficienza dello spazio utile per la sezione di
foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in
bianco  successivo,  annotando,  a  margine  del  foglio riempito, il
rinvio  al  numero  di  foglio  successivo  e,  in  quest'ultimo,  le
generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa
seguito.
  3.  Per  ciascuna  iscrizione,  e'  annotato  il  numero  dell'atto
conservato  nel  fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di
protocollo  di  quest'ultimo,  la data di compilazione e la firma del
compilatore.  Le  scritturazioni  sono effettuate con le modalita' di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
  4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra
iscrizione  relativa  a  persone  diverse da quelle gia' iscritte nel
registro  e'  effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con
le  modalita'  di  cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo
registro  i  dati  relativi  a  persone  gia'  iscritte in precedenti
registri  quando,  in  essi, sia insufficiente lo spazio utile per la
sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma
2.
  5. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
indicato   al  comma 1  e  ogni  altro  atto  relativo  alla  persona
interessata  sono  conservati  in  apposito fascicolo personale, dopo
essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da
un  numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento
delle  generalita'  e  alle schede generali debitamente aggiornate di
cui al comma 6.
  6. Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di
cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una
relativa   alle  precedenti  generalita'  e  una  relativa  a  quelle
acquisite,  contenente  tutti  i dati iscritti nel registro di cui al
comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui
sono  tratti,  nonche'  del  numero distintivo e del protocollo degli
atti  relativi  conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che
le   schede   siano   formate  con  mezzi  informatici  protetti,  le
integrazioni  sono  effettuate  mediante  applicazione,  in  ciascuna
sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.
 
          Note all'art. 16:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse):
              «Art.  3  (Decreto  di  cambiamento  delle generalita'.
          Registro  dei  dati).  -  1.  Con il decreto di cambiamento
          delle  generalita',  sono  attribuiti  alla persona ammessa
          allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome,
          nuove  indicazioni del luogo e della data di nascita, degli
          altri  dati  concernenti  lo stato civile, nonche' dei dati
          sanitari   e  fiscali  e  sono  individuate  le  situazioni
          soggettive  di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo   1991,   n.   82,   per   le   quali  l'autorita'
          appositamente   designata  dalla  commissione  centrale  e'
          incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.
              2.  I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del
          casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui
          all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a
          quelli  riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti
          in  apposito registro istituito presso il Servizio centrale
          di  protezione  di cui all'art. 14 del citato decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta puo' essere delegato
          un  funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di
          qualifica   non   inferiore  a  direttore  di  sezione.  La
          vigilanza  sul  registro e' esercitata dalla commissione di
          cui  all'art.  10  del  predetto decreto-legge o da uno dei
          magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla
          stessa.
              3.  Ai  fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di
          protezione,   subito   dopo  l'emanazione  del  decreto  di
          cambiamento  delle  generalita',  acquisisce dai competenti
          uffici  di  stato  civile,  del casellario giudiziale e del
          centro  elaborazione  dati gli estratti degli atti di stato
          civile  per  copia  integrale,  copia  delle schede e degli
          altri   documenti  occorrenti  del  casellario  giudiziale,
          nonche'   i   dati   conservati   dal  predetto  centro  di
          elaborazione.
              4.   Il   Servizio   centrale   di  protezione  rinnova
          periodicamente  le  richieste  di cui al comma 3 e provvede
          alla  iscrizione  nel  registro  di  cui  al  comma 2 delle
          variazioni eventualmente sopraggiunte.
              5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i
          dati  concernenti  la  situazione  anagrafica della persona
          ammessa   allo   speciale   programma   di  protezione,  le
          abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri
          atti  o  provvedimenti  amministrativi, nonche' i titoli di
          studio,  diplomi  o  attestati  di formazione professionale
          rilasciati  alla  persona  stessa  sotto le precedenti e le
          nuove generalita'.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396,  reca:  «Regolamento  per la revisione e la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
          127».