Art. 17.
     Autorita' designata per le richieste di atti o certificati
                   relativi alle nuove generalita'
  1.   L'autorita'  incaricata  di  inoltrare  le  richieste  di  cui
all'articolo  4  del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di
norma  il  Direttore  del  Servizio  centrale di protezione o persona
dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.
  2.  La  Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al
comma  1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
del  predetto  decreto  legislativo  29 marzo 1993, n. 119, ulteriori
richieste  oltre  quelle  occorrenti o per nominativi diversi, quando
sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti
o  certificati  ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale
di  protezione  o  custoditi  dallo stesso; in quest'ultimo caso, non
possono  essere  utilizzati  per finalita' diverse da quelle indicate
nel    presente    articolo.   L'acquisizione,   la   distruzione   e
l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in
apposito registro riservato.
  3.  Le  richieste  di  atti, certificati o estratti, di formazione,
iscrizione,  annotazione  o  trascrizione di atti, compresi quelli di
stato   civile,  effettuate  ai  sensi  dell'articolo 4  del  decreto
legislativo  29 marzo  1993,  n.  119, sono fatte per iscritto e sono
conservate  dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la
custodia riservata.
  4.  Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento
delle  generalita'  e'  un  collaboratore  di  giustizia, il Servizio
centrale   di   protezione,   con   modalita'  atte  a  garantire  la
riservatezza  delle  informazioni,  deve  provvedere a comunicare per
l'inserimento  nel  centro  elaborazione  dati  di cui all'articolo 8
della  legge  1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui
all'articolo 12,  comma  1,  della  legge  15 marzo  1991,  n.  82, e
successive  modificazioni,  e gli altri dati iscritti nel registro di
cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, riferendoli alle nuove generalita'.
  5.  Il  Servizio  centrale  di  protezione  provvede,  altresi',  a
comunicare,  con  modalita'  idonee a garantire la riservatezza delle
informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del
casellario  presso  il  Tribunale  di  Roma,  riferendole  alle nuove
generalita'.
  6.  Il  Direttore  del  Servizio  centrale  di protezione riferisce
periodicamente,  e  comunque  almeno  ogni sei mesi, alla Commissione
centrale   sulle   modalita'   di   applicazione  delle  disposizioni
concernenti il cambiamento delle generalita'.
 
          Note all'art. 17:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse):
              «Art.  4  (Atti di stato civile ed altri atti in deroga
          alle  norme  vigenti).  -  1. L'autorita' designata a norma
          dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede
          ai  pubblici  ufficiali  competenti  il rilascio, in deroga
          alle  disposizioni  di legge o di regolamento in vigore, di
          atti  di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto,
          provvedimento   o  certificato,  compresi  i  documenti  di
          identificazione,   relativi   alle   persone  ammesse  allo
          speciale programma di protezione, formati in relazione alle
          nuove  generalita',  ovvero  in  assenza  della indicazione
          della  persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il
          certificato,  documento, atto o provvedimento e' completato
          a  cura  del  Servizio centrale di protezione, che provvede
          alle  iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art.
          3.
              2.   L'autorita'   designata   richiede,  altresi',  le
          occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge
          o  di  regolamento  vigenti,  in  albi o registri, compreso
          quello  anagrafico,  relative  alle  persone  ammesse  allo
          speciale  programma  di  protezione  indicate  con le nuove
          generalita',   sulla   base   dei   certificati,   atti   o
          provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa
          esibizione  dell'attestazione  del  Ministero  dell'interno
          circa  le  nuove  generalita' e le altre qualita' richieste
          risultanti nel registro di cui all'art. 3.
              3.  In  nessun  caso  puo' essere richiesto ai pubblici
          ufficiali   competenti   la  formazione,  l'iscrizione,  la
          trascrizione  o  l'annotazione  di atti di stato civile che
          non  trovano  riscontro  nel  provvedimento  di cambiamento
          delle  generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita'
          designata   a  norma  dell'art.  2  di  richiedere  atti  o
          provvedimenti  che  la  persona  ammessa  al  programma  di
          protezione  non potrebbe ottenere per mancanza di qualita',
          situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni
          di legge o di regolamenti.
              4.  L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti
          rilasciati  a  norma  del comma 1 e trasmette gli stessi al
          Servizio  centrale  di  protezione  che  ne prende nota nel
          registro di cui all'art. 3.
              5.  I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza
          ritardo  alle  richieste  di  cui  ai  commi  1  e  2  ed a
          rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e'
          legittimato   a   presentarla,  certificati  conformi  alle
          iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto
          o  provvedimento  formato o rilasciato a norma dei predetti
          commi,  salvo  espressa diversa disposizione dell'autorita'
          richiedente.
              6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti,
          atti  o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita'
          della  persona  cui  si  riferiscono,  i pubblici ufficiali
          competenti  sono  tenuti  a dare immediata comunicazione al
          Servizio  centrale di protezione delle eventuali richieste,
          presentate  da  soggetti  diversi  dall'autorita' di cui al
          comma  1,  relative  a persone i cui nominativi non trovano
          riscontro  negli  atti  d'ufficio.  Il Servizio centrale di
          protezione,  quando  accerta  che gli stessi nominativi non
          trovano  riscontro  nel  registro di cui all'art. 3, ne da'
          notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.
              7.  Quando  si  tratta di iscrizioni anagrafiche non si
          procede  agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della
          legge  27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e
          19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989, n. 223.».
              - Per  il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981,
          n.  121  (per  l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
          nelle note all'art. 8.
              - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto
          legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.