Art. 17. Autorita' designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalita' 1. L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata. 2. La Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato. 3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata. 4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalita' e' un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalita' atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalita'. 5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresi', a comunicare, con modalita' idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalita'. 6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalita' di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalita'.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3. 2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3. 3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti. 4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3. 5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente. 6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti. 7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». - Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.