Art. 2.
Modalita'   della  formulazione  della  proposta  di  adozione  delle
        speciali misure di protezione e del piano provvisorio
  1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione,
avanzata  secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, della legge
15 marzo   1991,   n.  82,  e'  sottoscritta  dal  Procuratore  della
Repubblica  il  cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati
nelle  dichiarazioni  rese  dalla  persona che si assume sottoposta a
grave  e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto
la  Direzione  distrettuale  antimafia  e  ad essa non e' preposto il
Procuratore   distrettuale,  ma  un  suo  delegato,  la  proposta  e'
sottoscritta da quest'ultimo.
  2. La proposta di piano provvisorio e' sottoscritta e inoltrata dal
Procuratore   della  Repubblica  innanzi  al  quale  e'  iniziata  la
collaborazione.  Per  i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del  Codice  di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha avanzato la proposta ne da' comunicazione al Procuratore nazionale
antimafia,  il  quale,  nel  caso  di  indagini  collegate, adotta le
eventuali  iniziative  di  coordinamento  in vista della formulazione
della  proposta  di  speciali  misure  o  di  programma  speciale  di
protezione.  Per  i  reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater,
del  Codice  di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che
ha  avanzato la proposta ne da' comunicazione ai Procuratori generali
presso  le Corti d'appello interessate, affinche' possano adottare le
opportune iniziative di coordinamento.
  3.   Le  proposte  indicate  ai  commi  precedenti  possono  essere
formulate  anche  dal  Capo  della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere
del  Procuratore  della  Repubblica,  secondo  le  modalita' indicate
dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
  4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
irricevibili  e  sono  restituite  all'Ufficio  proponente,  che puo'
ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.
  5.  La  proposta di adozione delle speciali misure di protezione e'
indirizzata   alla   Commissione   centrale   per  la  definizione  e
applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando
i mezzi piu' celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.
  6.  La  proposta  di adozione delle speciali misure di protezione e
del  piano  provvisorio,  nonche'  gli  atti e i provvedimenti a essa
conseguenti  sono  soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma
2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse):
              «Art.  11  (Proposta  di ammissione). - 1. L'ammissione
          alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e
          la  durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla
          commissione  centrale  di  cui  all'art.  10,  comma  2, su
          proposta  formulata dal procuratore della Repubblica il cui
          ufficio  procede  o  ha  proceduto sui fatti indicati nelle
          dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
          grave  e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha
          proceduto  la Direzione distrettuale antimafia e a essa non
          e'   preposto   il  procuratore  distrettuale,  ma  un  suo
          delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
              2.   Quando  le  dichiarazioni  indicate  nel  comma  1
          attengono  a  procedimenti  per taluno dei delitti previsti
          dall'art.  51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
          in  relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico
          ministero  procedono a indagini collegate a norma dell'art.
          371  dello  stesso  codice, la proposta e' formulata da uno
          degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata
          al  procuratore  nazionale  antimafia;  nel caso di mancata
          intesa   il  procuratore  nazionale  antimafia  risolve  il
          contrasto.   La   proposta  e'  formulata  d'intesa  con  i
          procuratori   generali   presso   le   corti   di   appello
          interessati,  a  norma  dell'art.  118-bis  delle  norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989, n. 271, quando la situazione delineata nel
          periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti
          commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine costituzionale.
              3.  La  proposta  puo'  essere formulata anche dal Capo
          della  polizia-direttore  generale della pubblica sicurezza
          previa   acquisizione  del  parere  del  procuratore  della
          Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato
          d'intesa  con  le  altre  autorita' legittimate a norma del
          comma 2.
              4.  Quando  non ricorrono le ipotesi indicate nel comma
          2,  l'autorita'  che  formula  la  proposta  puo'  comunque
          richiedere  il parere del procuratore nazionale antimafia e
          dei   procuratori  generali  presso  le  corti  di  appello
          interessati   allorche'   ritiene   che   le   notizie,  le
          informazioni   e   i   dati   attinenti  alla  criminalita'
          organizzata  di  cui il procuratore nazionale antimafia o i
          procuratori  generali dispongono per l'esercizio delle loro
          funzioni, a norma dell'art. 371-bis del codice di procedura
          penale  e  del  citato art. 118-bis delle relative norme di
          attuazione,  di coordinamento e transitorie, possano essere
          utili per la deliberazione della commissione centrale.
              5.   Anche  per  il  tramite  del  suo  presidente,  la
          commissione   centrale  puo'  esercitare  sia  la  facolta'
          indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
          procuratore  nazionale antimafia o dei procuratori generali
          presso  le  corti di appello interessati quando ritiene che
          la  proposta  doveva essere formulata dal procuratore della
          Repubblica  d'intesa  con  altre procure e risulta che cio'
          non  e'  avvenuto.  In  tale  ultima  ipotesi  e sempreche'
          ritengano  ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il
          procuratore  nazionale  antimafia e i procuratori generali,
          oltre  a  rendere il parere, danno comunicazione dei motivi
          che  hanno  originato  la richiesta al procuratore generale
          presso la Corte di cassazione.
              6.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  2, 3, 4 e 5, il
          procuratore  nazionale  antimafia  e i procuratori generali
          presso  le  corti  di appello interessati possono acquisire
          copie   di   atti  nonche'  notizie  o  informazioni  dalle
          autorita'  giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi
          connessi    o   collegati   alle   medesime   condotte   di
          collaborazione.
              7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di
          protezione  contiene  le  notizie e gli elementi utili alla
          valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le
          persone  indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte
          per  effetto  della  scelta di collaborare con la giustizia
          compiuta  da  chi  ha reso le dichiarazioni. Nella proposta
          sono  elencate  le  eventuali  misure  di tutela adottate o
          fatte  adottare  e sono evidenziati i motivi per i quali le
          stesse non appaiono adeguate.
              8.  Nell'ipotesi  prevista  dall'art.  9,  comma  3, la
          proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere
          dello  stesso  procuratore quando la proposta e' effettuata
          dal  Capo della polizia - direttore generale della pubblica
          sicurezza,    deve    fare   riferimento   specifico   alle
          caratteristiche     del     contributo     offerto    dalle
          dichiarazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  commi 3-bis e
          3-quater, del codice di procedura penale:
              «Art.  51  (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale).
              (Omissis).
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          600,  601,  602,  416-bis  e  630  del codice penale, per i
          delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
          predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma  1,  lettera  a),  sono  attribuite  all'ufficio  del
          pubblico  ministero  presso  il tribunale del capoluogo del
          distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
              (Omissis).
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».
              - Per   il   testo   dell'art.  10,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle
          note alle premesse.