Art. 2. Modalita' della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio 1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non e' preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' sottoscritta da quest'ultimo. 2. La proposta di piano provvisorio e' sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale e' iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne da' comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne da' comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello interessate, affinche' possano adottare le opportune iniziative di coordinamento. 3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che puo' ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie. 5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e' indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi piu' celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza. 6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonche' gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo. 2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2. 4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'art. 371-bis del codice di procedura penale e del citato art. 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale. 5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione. 7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate. 8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). (Omissis). 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (Omissis). 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.». - Per il testo dell'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.