Art. 3.
     Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure
                            di protezione
  1.  La  proposta  di  adozione  delle misure speciali di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
    a) specificazione  dei  delitti e delle organizzazioni criminali,
sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;
    b) indicazione   degli   elementi   da   cui  si  desume  che  le
dichiarazioni  hanno carattere di intrinseca attendibilita', nonche',
con  riferimento  specifico  ai  collaboratori  della  giustizia,  di
novita' o di completezza;
    c) specificazione   dei  motivi  per  i  quali  le  dichiarazioni
appaiono  di  notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai
fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;
    d) indicazione  dei  provvedimenti, anche di carattere cautelare,
ovvero  relativi  all'applicazione  di  una  misura  di  prevenzione,
eventualmente  adottati  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal
soggetto  proposto,  nonche'  delle  eventuali deposizioni rese dallo
stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;
    e) notizie  circa  le  informazioni rese dal collaboratore per la
individuazione,  il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di
ogni  altra  utilita',  dei  quali egli stesso o altri appartenenti a
gruppi  criminali  dispongono  direttamente o indirettamente, nonche'
l'indicazione  di  eventuali versamenti effettuati dal collaboratore,
con  conseguente  sequestro  da  parte dell'Autorita' giudiziaria, di
denaro frutto di attivita' illecite;
    f)  specificazione  dettagliata,  anche ai fini della definizione
delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6,
della  legge  15 marzo  1991,  n.  82, ivi compresa la determinazione
dell'assegno  di  mantenimento,  del denaro, dei beni e di ogni altra
utilita'  posseduti  o controllati dal collaboratore o dei quali egli
comunque   disponga  direttamente  o  indirettamente  per  interposta
persona,  nonche'  l'indicazione  degli  accertamenti  svolti e degli
elementi  acquisiti  in  ordine  all'effettivo stato patrimoniale del
collaboratore;
    g) indicazioni   circa   la  sussistenza  o  meno  di  misure  di
prevenzione,  ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    h)   specificazione   delle  circostanze  da  cui  si  desume  la
sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva
dalla  collaborazione  o  dalle  dichiarazioni  rese dall'interessato
nell'ambito di un procedimento penale;
    i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente
adottate  dalle  competenti  Autorita' di Pubblica sicurezza o, se si
tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
    j) specificazione  dei  motivi  che  determinano  l'inadeguatezza
delle anzidette misure di tutela.
  2. Qualora l'Autorita' proponente ritenga che le misure speciali di
protezione  debbano  essere  applicate mediante la definizione di uno
speciale  programma  di  protezione,  specifica  dettagliatamente  le
situazioni  di  gravita'  e  attualita'  del  pericolo che inducono a
ritenerlo necessario.
  3.  L'Autorita'  proponente deve altresi' comunicare, con la stessa
proposta  di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
di  cui  all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se
la   redazione   del  verbale  illustrativo  avviene  in  un  momento
successivo  alla  proposta  di  adozione  delle  misure  speciali  di
protezione,  ma  comunque  nei termini di cui all'articolo 16-quater,
comma  1,  l'Autorita'  proponente  ne  da' pronta comunicazione alla
Commissione centrale.
  4.  Nella  proposta  sono  indicate  dettagliatamente  le  persone,
diverse  dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure
tutorie,  con  la  specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale
legame  di  parentela,  della sussistenza o meno di una situazione di
convivenza  con  i  predetti collaboratore e testimone. Sono altresi'
dettagliatamente  specificate  le  situazioni  di  grave,  attuale  e
concreto  pericolo,  che rendono necessaria l'estensione delle misure
speciali  di  protezione  a  persone  diverse da quelle che convivano
stabilmente con il collaboratore o il testimone.
  5.  La  Commissione,  nel  caso in cui riscontra che la proposta di
adozione  delle  misure  speciali  di  protezione non contiene talune
delle  notizie  elencate  nei  commi  precedenti o se ritiene che gli
elementi  informativi  disponibili siano insufficienti per le proprie
determinazioni,   chiede   l'acquisizione   dei  necessari  ulteriori
elementi informativi o documentali.
  6.  La  proposta di adozione delle misure speciali di protezione e'
rigettata  quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo
9  della  legge  15 marzo  1991, n. 82, nonche' quando sussistono gli
elementi  indicati  nell'articolo  13-quater, comma 2, della medesima
legge 15 marzo 1991, n. 82.
  7.  La proposta e' parimenti rigettata in caso di mancata redazione
del  verbale  illustrativo  dei  contenuti  della  collaborazione nei
termini  indicati  dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991,
n. 82.
  8.  La Commissione puo' adottare misure diverse da quelle richieste
dall'Autorita'  proponente,  sulla  base  degli  elementi informativi
acquisiti  circa  il livello di esposizione a pericolo, nonche' delle
specifiche esigenze dei soggetti interessati.
  9.  Le  misure  speciali di protezione gia' adottate possono essere
estese   anche   ad   altre   persone,  su  richiesta  dell'Autorita'
proponente,   osservate   le   disposizioni   del  presente  articolo
concernenti le modalita' della proposta.
  10.   Nella  richiesta  di  estensione  delle  misure  speciali  di
protezione, l'Autorita' proponente specifica dettagliatamente:
    a) i motivi che determinano la necessita' di tale misura;
    b) gli  elementi  da  cui  si  desume la sussistenza di un grave,
attuale e concreto pericolo;
    c) i  motivi  per  cui  le  misure  ordinarie  di protezione sono
insufficienti a tutelare l'incolumita' degli interessati;
    d) i  motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorita' proponente
a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione
delle  misure  speciali  di  protezione  e  le  circostanze che hanno
determinato la necessita' di richiederle successivamente;
    e) le   relazioni   intrattenute  tra  le  persone  proposte  per
l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 9, 13, comma 6,
          13-quater,   comma   2   e   16-quater,  del  decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse):
              «Art.  9  (Condizioni  di applicabilita' delle speciali
          misure  di  protezione).  -  1. Alle persone che tengono le
          condotte  o  che  si  trovano nelle condizioni previste dai
          commi   2   e   5  possono  essere  applicate,  secondo  le
          disposizioni   del   presente   Capo,  speciali  misure  di
          protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
          ove necessario, anche alla loro assistenza.
              2.  Le  speciali  misure  di  protezione sono applicate
          quando  risulta  la inadeguatezza delle ordinarie misure di
          tutela  adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
          sicurezza  o, se si tratta di persone detenute o internate,
          dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi' che
          le  persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
          grave  e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune delle
          condotte   di   collaborazione  aventi  le  caratteristiche
          indicate  nel  comma  3  e  tenute  relativamente a delitti
          commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
          cui  all'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
          penale  e  agli  articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater  e
          600-quinquies del codice penale.
              3.  Ai  fini dell'applicazione delle speciali misure di
          protezione,   assumono   rilievo  la  collaborazione  o  le
          dichiarazioni  rese nel corso di un procedimento penale. La
          collaborazione  e  le  dichiarazioni  predette devono avere
          carattere  di  intrinseca  attendibilita'.  Devono altresi'
          avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
          elementi  devono  apparire  di  notevole  importanza per lo
          sviluppo  delle  indagini o ai fini del giudizio ovvero per
          le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
          strutturali,  le  dotazioni  di  armi, esplosivi o beni, le
          articolazioni  e  i  collegamenti  interni o internazionali
          delle   organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso  o
          terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le
          modalita' operative di dette organizzazioni.
              4.   Se  le  speciali  misure  di  protezione  indicate
          nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
          ed  attualita'  del pericolo, esse possono essere applicate
          anche  mediante la definizione di uno speciale programma di
          protezione  i  cui  contenuti  sono  indicati nell'art. 13,
          comma 5.
              5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
          possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
          presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
          risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
          causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
          Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
          determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
          l'applicazione delle misure.
              6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
          tiene  conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di
          collaborazione   o   della   rilevanza   e  qualita'  delle
          dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
          del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
          collaborazione  o  le dichiarazioni sono rese, valutate con
          specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
          gruppo e' localmente in grado di valersi.».
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis).
              6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
          5  comprendono,  in  specie, sempreche' a tutte o ad alcune
          non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
          programma  di protezione, la sistemazione alloggiativi e le
          spese  per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
          quando   non   sia   possibile  avvalersi  delle  strutture
          pubbliche  ordinarie,  l'assistenza  legale  e l'assegno di
          mantenimento   nel   caso  di  impossibilita'  di  svolgere
          attivita'    lavorativa.    La   misura   dell'assegno   di
          mantenimento  e  delle integrazioni per le persone a carico
          prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
          centrale  e  non puo' superare un ammontare di cinque volte
          l'assegno  sociale  di  cui  all'art. 3, commi 6 e 7, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
          essere   annualmente   modificato   in   misura  pari  alle
          variazioni   dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie   di  operai  ed  impiegati  rilevate  dall'ISTAT.
          L'assegno  di  mantenimento  puo'  essere  integrato  dalla
          commissione   con   provvedimento   motivato   solo  quando
          ricorrono  particolari circostanze influenti sulle esigenze
          di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
          del   soggetto   sottoposto  al  programma  di  protezione,
          eventualmente  sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la
          proposta,   il   procuratore   nazionale   antimafia   o  i
          procuratori  generali  interessati a norma dell'art. 11. Il
          provvedimento  e' acquisito dal giudice del dibattimento su
          richiesta  della  difesa  dei  soggetti  a  cui carico sono
          utilizzate  le  dichiarazioni  del collaboratore. Lo stesso
          giudice,  sempre  su richiesta della difesa dei soggetti di
          cui   al   periodo   precedente,  acquisisce  l'indicazione
          dell'importo  dettagliato  delle  spese  sostenute  per  la
          persona sottoposta al programma di protezione.
              (Omissis).».
              «Art.  13-quater  (Revoca  e  modifica  delle  speciali
          misure di protezione). - (Omissis).
              2.  Costituiscono  fatti che comportano la revoca delle
          speciali  misure di protezione l'inosservanza degli impegni
          assunti  a  norma  dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e),
          nonche'   la   commissione   di   delitti   indicativi  del
          reinserimento   del   soggetto   nel   circuito  criminale.
          Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
          modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
          degli  altri  impegni  assunti  a  norma  dell'art.  12, la
          commissione  di  reati  indicativi  del  mutamento  o della
          cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
          rinuncia  espressa  alle  misure,  il  rifiuto di accettare
          l'offerta  di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa,
          il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
          trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
          o  la  divulgazione  dell'identita'  assunta,  del luogo di
          residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
          ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
          di  protezione,  specie  quando  non  applicate mediante la
          definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
          conto  del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione
          oltre  che  della  fase  e  del  grado  in cui si trovano i
          procedimenti  penali  nei quali le dichiarazioni sono state
          rese  e  delle  situazioni  di  pericolo  di cui al comma 6
          dell'art. 9.
              (Omissis).».
              «Art.  16-quater  (Verbale  illustrativo  dei contenuti
          della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle
          speciali  misure  di  protezione di cui al Capo II, nonche'
          per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli   16-quinquies e
          16-nonies,  la  persona  che  ha manifestato la volonta' di
          collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il
          termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione
          di  volonta',  tutte  le notizie in suo possesso utili alla
          ricostruzione  dei  fatti  e delle circostanze sui quali e'
          interrogato  nonche' degli altri fatti di maggiore gravita'
          ed  allarme  sociale  di cui e' a conoscenza oltre che alla
          individuazione  e  alla cattura dei loro autori ed altresi'
          le  informazioni  necessarie  perche' possa procedersi alla
          individuazione,  al  sequestro  e alla confisca del denaro,
          dei  beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o,
          con   riferimento   ai   dati   a   sua  conoscenza,  altri
          appartenenti  a  gruppi criminali dispongono direttamente o
          indirettamente.
              2.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1 relative alla
          individuazione  del denaro, dei beni e delle altre utilita'
          non  sono  richieste  quando  la volonta' di collaborare e'
          stata manifestata dai testimoni di giustizia.
              3.  Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono
          documentate  in un verbale denominato «verbale illustrativo
          dei  contenuti  della  collaborazione»,  redatto secondo le
          modalita'   previste   dall'art.   141-bis  del  codice  di
          procedura  penale, che e' inserito, per intero, in apposito
          fascicolo  tenuto  dal  procuratore della Repubblica cui le
          dichiarazioni   sono   state  rese  e,  per  estratto,  nel
          fascicolo  previsto  dall'art.  416, comma 2, del codice di
          procedura   penale   relativo   al   procedimento   cui  le
          dichiarazioni    rispettivamente    e    direttamente    si
          riferiscono.  Il  verbale  e'  segreto  fino  a quando sono
          segreti  gli  estratti  indicati nel precedente periodo. Di
          esso  e' vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del
          codice di procedura penale.
              4.   Nel   verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
          collaborazione,  la  persona  che  rende  le  dichiarazioni
          attesta,  fra l'altro, di non essere in possesso di notizie
          e  informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti
          o  situazioni,  anche  non  connessi  o  collegati a quelli
          riferiti,  di  particolare  gravita'  o  comunque  tali  da
          evidenziare  la pericolosita' sociale di singoli soggetti o
          di gruppi criminali.
              5.   Nel   verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
          collaborazione  la  persona indica i colloqui investigativi
          eventualmente intrattenuti.
              6.  Le  notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4
          sono  quelle  processualmente  utilizzabili  che,  a  norma
          dell'art.  194  del  codice  di  procedura  penale, possono
          costituire   oggetto   della  testimonianza.  Da  esse,  in
          particolare,  sono escluse le notizie e le informazioni che
          il  soggetto  ha desunto da voci correnti o da situazioni a
          queste assimilabili.
              7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e
          II-bis  non  possono  essere concesse, e se concesse devono
          essere  revocate, qualora, entro il termine di cui al comma
          1,  la  persona  cui  esse  si  riferiscono  non  renda  le
          dichiarazioni  previste  nei  commi  1,  2 e 4 e queste non
          siano  documentate  nel  verbale illustrativo dei contenuti
          della collaborazione.
              8.  La  disposizione  del  comma 7 si applica anche nel
          caso  in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al
          comma 4.
              9.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1 e 4 rese al
          pubblico  ministero  o  alla  polizia  giudiziaria oltre il
          termine  previsto  dallo  stesso comma 1 non possono essere
          valutate  ai  fini  della prova dei fatti in esse affermati
          contro  le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di
          irripetibilita'.».
              - La  legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro la mafia».