Art. 3. Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure di protezione 1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi: a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali l'interessato rende le dichiarazioni; b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilita', nonche', con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novita' o di completezza; c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82; d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonche' delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale; e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita', dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonche' l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dell'Autorita' giudiziaria, di denaro frutto di attivita' illecite; f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonche' l'indicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del collaboratore; g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di un procedimento penale; i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorita' di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza delle anzidette misure di tutela. 2. Qualora l'Autorita' proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravita' e attualita' del pericolo che inducono a ritenerlo necessario. 3. L'Autorita' proponente deve altresi' comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater, comma 1, l'Autorita' proponente ne da' pronta comunicazione alla Commissione centrale. 4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresi' dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone. 5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali. 6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione e' rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' quando sussistono gli elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82. 7. La proposta e' parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991, n. 82. 8. La Commissione puo' adottare misure diverse da quelle richieste dall'Autorita' proponente, sulla base degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonche' delle specifiche esigenze dei soggetti interessati. 9. Le misure speciali di protezione gia' adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorita' proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalita' della proposta. 10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, l'Autorita' proponente specifica dettagliatamente: a) i motivi che determinano la necessita' di tale misura; b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo; c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare l'incolumita' degli interessati; d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorita' proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessita' di richiederle successivamente; e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 9, 13, comma 6, 13-quater, comma 2 e 16-quater, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. 2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale. 3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni. 4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5. 5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure. 6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi.». «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativi e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. (Omissis).». «Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). - (Omissis). 2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9. (Omissis).». «Art. 16-quater (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonche' per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volonta' di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volonta', tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali e' interrogato nonche' degli altri fatti di maggiore gravita' ed allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresi' le informazioni necessarie perche' possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente. 2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilita' non sono richieste quando la volonta' di collaborare e' stata manifestata dai testimoni di giustizia. 3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le modalita' previste dall'art. 141-bis del codice di procedura penale, che e' inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale e' segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso e' vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del codice di procedura penale. 4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravita' o comunque tali da evidenziare la pericolosita' sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali. 5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti. 6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili. 7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. 8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4. 9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilita'.». - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».