Art. 4. Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione 1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volonta' di collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e 16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravita' o urgenza, puo' essere adottato un piano provvisorio di protezione. 2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi: a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo; b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare; c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate; d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare; e) motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; f) motivi per i quali vi e' urgenza di provvedere. 3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta. 4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorita' proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessita' dell'adozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente l'incolumita'. 5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento. 6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82. 7. Tali misure mantengono validita' fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa. 8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacita' di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni. 9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumita' delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale. 10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, 14, 16-bis, comma 3 e 17, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalita' e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento. Il presidente della commissione puo' disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. (Omissis).» «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.». «Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia). - (Omissis). 3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.». «Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.».