Art. 4.
     Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio
                            di protezione
  1.  Nei  confronti di un soggetto che ha manifestato la volonta' di
collaborare  o  delle  persone  indicate negli articoli 9, comma 5, e
16-bis,  comma  3,  della  legge  15 marzo  1991,  n.  82, se vi sono
situazioni di particolare gravita' o urgenza, puo' essere adottato un
piano provvisorio di protezione.
  2.  La  richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
contiene i seguenti elementi informativi:
    a) notizie  ed elementi utili per la valutazione sulla gravita' e
attualita' del pericolo;
    b) elencazione  delle eventuali misure di tutela adottate o fatte
adottare;
    c) motivi  per  i  quali  le  misure  in  questione  non appaiono
adeguate;
    d) indicazione  quanto  meno  sommaria  dei  fatti  sui  quali il
soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare;
    e) motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e
di notevole importanza;
    f) motivi per i quali vi e' urgenza di provvedere.
  3.  La  richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione
viene  indirizzata  alla  Commissione centrale, che delibera entro la
prima seduta successiva alla richiesta.
  4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono
di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorita'
proponente  il  piano  provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove
dimorano  il  collaboratore, il testimone e le altre persone inserite
nella  proposta  la  necessita' dell'adozione di misure di protezione
atte a tutelarne immediatamente l'incolumita'.
  5.  Per  le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al
comma  4  deve  essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria  del Ministero della giustizia, che adotta le misure di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.
  6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone
le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e
g)   del  presente  Regolamento,  dandone  contestuale  notizia  alla
Commissione  centrale  e,  ove  ritenuto necessario, avanza, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre
informandone  la  Commissione  centrale,  motivata  richiesta al Capo
della  Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza di
avvalersi  degli  specifici  stanziamenti  previsti  dall'articolo 17
della legge 15 marzo 1991, n. 82.
  7. Tali misure mantengono validita' fino a quando non interviene la
deliberazione   della   Commissione   centrale  in  ordine  al  piano
provvisorio,  che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura
della Commissione stessa.
  8.  Il  Prefetto  comunica  alla  Commissione  centrale  ogni altro
elemento   utile   per   valutare   l'esposizione  a  pericolo  degli
interessati,  in relazione alla situazione locale e alla capacita' di
reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.
  9.  Il  Prefetto  comunica  inoltre  le  proprie  valutazioni circa
l'efficacia  delle  misure  adottate,  le  iniziative  adottabili per
assicurare  o  rafforzare la tutela dell'incolumita' delle persone in
questione  ed  ogni  altra notizia utile ai fini delle determinazioni
della Commissione centrale.
  10.  Il  Prefetto,  ove necessario, segnala al Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono
richiedere  l'attivazione  dei  poteri  di coordinamento attributigli
dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo 1991, n. 82, (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse), v. nelle note all'art. 3.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 13, comma 1, 14,
          16-bis, comma 3 e 17, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e   adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -  1.  Sulla
          proposta  di ammissione alle speciali misure di protezione,
          la  commissione  centrale  di  cui  all'art.  10,  comma 2,
          delibera  a  maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
          presenti  alla  seduta  almeno cinque di questi. In caso di
          parita'  prevale  il  voto del presidente. Quando risultano
          situazioni  di  particolare  gravita'  e  vi  e'  richiesta
          dell'autorita'  legittimata  a  formulare  la  proposta  la
          commissione  delibera,  anche  senza  formalita' e comunque
          entro  la  prima seduta successiva alla richiesta, un piano
          provvisorio   di   protezione   dopo  aver  acquisito,  ove
          necessario,   informazioni   dal   Servizio   centrale   di
          protezione  di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
          richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
          comma 7,  la  indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
          quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
          collaborare  e  dei motivi per i quali la collaborazione e'
          ritenuta  attendibile  e  di notevole importanza; specifica
          inoltre  le  circostanze  da  cui  risultano la particolare
          gravita'   del  pericolo  e  l'urgenza  di  provvedere.  Il
          provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
          provvisorio  di  protezione  cessa  di  avere  effetto  se,
          decorsi   centottanta  giorni,  l'autorita'  legittimata  a
          formulare  la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
          a   trasmetterla   e   la  commissione  non  ha  deliberato
          sull'applicazione   delle  speciali  misure  di  protezione
          osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
          Il   presidente   della   commissione   puo'   disporre  la
          prosecuzione  del  piano  provvisorio  di protezione per il
          tempo  strettamente  necessario  a consentire l'esame della
          proposta   da  parte  della  commissione  medesima.  Quando
          sussistono   situazioni  di  eccezionale  urgenza  che  non
          consentono  di attendere la deliberazione della commissione
          e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
          richiesta   della   competente   autorita'  provinciale  di
          pubblica  sicurezza,  il  Capo  della  polizia  - direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza puo' autorizzare detta
          autorita'   ad   avvalersi   degli  specifici  stanziamenti
          previsti    dall'art.   17   specificandone   contenuti   e
          destinazione.  Nei  casi  in  cui  e'  applicato  il  piano
          provvisorio  di protezione, il presidente della commissione
          puo'  richiedere  al  Servizio  centrale  di protezione una
          relazione   riguardante   la   idoneita'   dei  soggetti  a
          sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
              (Omissis).»
              «Art.  14  (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
          attuazione  e alla specificazione delle modalita' esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione  istituito,  nell'ambito  del Dipartimento della
          pubblica  sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica  che  ne  stabilisce  la
          dotazione  di  personale  e  di mezzi, anche in deroga alle
          norme  vigenti,  sentite le amministrazioni interessate. Il
          Servizio  centrale  di  protezione  e'  articolato  in  due
          sezioni,  dotate  ciascuna  di  personale  e  di  strutture
          differenti   e   autonome,   aventi  competenza  l'una  sui
          collaboratori  di  giustizia  e  l'altra  sui  testimoni di
          giustizia.  Il  Capo della polizia-direttore generale della
          pubblica  sicurezza  coordina i rapporti tra prefetti e tra
          autorita'  di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
          speciali  misure di protezione, indicate nei decreti di cui
          all'art.  17-bis,  comma 1, la cui determinazione spetta al
          prefetto  del luogo di residenza attuale del collaboratore,
          anche    mediante    impieghi   finanziari   non   ordinari
          autorizzati,  a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».
              «Art.  16-bis  (Applicazione  delle  speciali misure di
          protezione ai testimoni di giustizia). - (Omissis).
              3.  Le  speciali  misure di protezione si applicano, se
          ritenute  necessarie,  a  coloro  che coabitano o convivono
          stabilmente  con  le persone indicate nel comma 1, nonche',
          ricorrendone  le condizioni, a chi risulti esposto a grave,
          attuale   e  concreto  pericolo  a  causa  delle  relazioni
          trattenute con le medesime persone.».
              «Art.  17  (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante
          dall'applicazione  dei  Capi  II e II-bis, valutato in lire
          10.250  milioni  annue  a  decorrere  dal 1991, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro    per    l'anno    1991,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  "Ulteriori  misure contro la criminalita'
          organizzata".
              2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  La  spesa  di  cui  al comma 1 sara' iscritta nello
          stato  di  previsione del Ministero dell'interno in ragione
          di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica"
          e  di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario
          per  il  coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
          mafioso".
              4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis
          sono  di natura riservata e non soggetti a rendicontazione;
          il  Capo  della polizia - direttore generale della pubblica
          sicurezza  e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno
          finanziario,  sono  tenuti  a  presentare una relazione sui
          criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al
          Ministro  dell'interno,  il  quale autorizza la distruzione
          della relazione medesima.».