Art. 6.
            Contenuti del piano provvisorio di protezione
  1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito
dalla  Commissione,  in  relazione  all'esposizione  a  pericolo  dei
soggetti   interessati,  tenendo  conto  degli  elementi  informativi
disponibili  o acquisiti successivamente alla proposta, nonche' delle
notizie eventualmente fornite dal Prefetto.
  2.  Nella  definizione  del  piano  provvisorio  di  protezione  la
Commissione  tiene  conto  delle  misure  eventualmente  adottate dal
Prefetto,  il  cui  contenuto  puo'  essere  confermato,  integrato o
modificato.
  3.  All'attuazione  del  piano  provvisorio  provvede  il  Servizio
centrale  di  protezione  di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo
1991,  n.  82,  denominato  d'ora  in  avanti,  ai  fini del presente
decreto,  Servizio  centrale  di  protezione.  Se  la Commissione non
ritiene  necessario  il  trasferimento in luogo protetto, il soggetto
responsabile   della   specificazione  e  dell'attuazione  del  piano
provvisorio e' il Prefetto.
  4. In particolare, il piano provvisorio puo' prevedere:
    a) misure  di  vigilanza  e  di  tutela  da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
    b) accorgimenti tecnici di sicurezza;
    c) misure  necessarie  per  i  trasferimenti in comuni diversi da
quelli di residenza;
    d) trasferimento  in  localita'  segrete,  in casi di particolare
gravita';
    e) forme   di   assistenza  economica,  consistenti  nelle  spese
alloggiative,  nell'erogazione  dell'assegno di mantenimento, secondo
le  modalita'  e  nei  limiti  previsti  per  i  collaboratori  ed  i
testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo
16-ter,  comma  1,  lettera  b),  della  legge 15 marzo 1991, n. 82 e
nell'assistenza legale;
    f)  modalita'  particolari  di custodia in istituti penitenziari,
ovvero  di  esecuzione  di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito  dall'Amministrazione  penitenziaria  in  attuazione  delle
disposizioni vigenti;
    g) ogni  altra  misura,  anche  di  carattere economico, ritenuta
necessaria.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  testo  degli  articoli 13, comma 6 e 14, del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento    v.    nelle   note   alle   premesse),   v.,
          rispettivamente, nelle note all'art. 3 e all'art. 4.
              - Per  il  testo dell'art. 16-ter, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento  v.  nelle  note  alle premesse), v. nelle note
          all'art. 8.