Art. 7.
            Contenuti delle speciali misure di protezione
  1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un
programma  speciale,  sono disposte dalla Commissione centrale e sono
determinate  e  attuate  dal  Prefetto  del  luogo  di  residenza del
collaboratore o del testimone di giustizia.
  2.  La  Commissione  delibera  l'adozione  delle speciali misure di
protezione  qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non e'
tale  da  rendere  necessario  il  trasferimento  in luogo protetto o
quando  gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilita' a
trasferirsi in un luogo protetto.
  3.  La  Commissione  adotta  le  proprie  determinazioni  dopo aver
acquisito  elementi  utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se
necessario il parere del Prefetto competente.
  4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:
    a) misure  di  vigilanza  e  di  tutela  da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
    b) accorgimenti  tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli
immobili  di  pertinenza  degli  interessati,  consistenti  anche  in
strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;
    c) misure  necessarie  per  i  trasferimenti in comuni diversi da
quelli di residenza;
    d) modalita'  particolari  di  custodia in istituti penitenziari,
ovvero  di  esecuzione  di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito  dall'Amministrazione  penitenziaria  in  attuazione  delle
disposizioni vigenti;
    e) interventi   contingenti,   anche   di   carattere  economico,
finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;
    f) ogni  altra  misura  necessaria,  nel rispetto delle direttive
generali  impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.