Art. 8. Contenuti del programma speciale di protezione 1. Il programma speciale di protezione e' disposto dalla Commissione centrale ed e' attuato dal Servizio centrale di protezione. 2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati e' tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso. 3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente. 4. Il programma speciale di protezione comprende: a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti; b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della localita' protetta; e) modalita' particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; f) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; g) misure di assistenza personale ed economica; h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni; i) cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni; j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione; k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie. 5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione: a) sistemazione e spese alloggiative; b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale; c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie; d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa, secondo le modalita' e nei limiti fissati dall'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale. 6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresi' l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione. 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 9. L'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attivita' di collaborazione, nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio. 10. L'assistenza legale e' concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facolta' riconosciutigli dalla legge in qualita' di persona offesa o si costituisce parte civile, nonche' in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa. 11. L'assistenza legale e' concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione. 12. L'assistenza legale e' assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica. 13. Nell'ambito degli speciali programmi cosi' definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82. 14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di credito.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.». - Si riporta il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per se' e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni. 3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.».