Art. 8.
           Contenuti del programma speciale di protezione
  1.   Il   programma   speciale  di  protezione  e'  disposto  dalla
Commissione   centrale   ed  e'  attuato  dal  Servizio  centrale  di
protezione.
  2.  La  Commissione  delibera  l'adozione del programma speciale di
protezione  quando l'esposizione a pericolo degli interessati e' tale
da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si
tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.
  3.  La  Commissione  adotta  le  proprie  determinazioni  dopo aver
acquisito   ogni  elemento  utile  circa  l'esposizione  a  pericolo,
richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.
  4. Il programma speciale di protezione comprende:
    a)  trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;
    b) misure  di  vigilanza  e  di  tutela  da eseguire a cura degli
organi di polizia territorialmente competenti;
    c) accorgimenti  tecnici  di  sicurezza  per  quanto  riguarda le
abitazioni  o  gli  immobili  di  pertinenza  degli  interessati, che
potranno  consistere  anche  in  strumenti di video-sorveglianza e di
teleallarme;
    d) misure  necessarie  per  i  trasferimenti in comuni diversi da
quelli sede della localita' protetta;
    e) modalita'  particolari  di  custodia  in istituti penitenziari
ovvero  di  esecuzione  di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto
stabilito  dall'Amministrazione  penitenziaria  in  attuazione  delle
disposizioni vigenti;
    f) speciali  modalita'  di  tenuta  della  documentazione e delle
comunicazioni al servizio informatico;
    g) misure di assistenza personale ed economica;
    h)  utilizzazione  di  documenti  di copertura, per assicurare la
sicurezza,   la   riservatezza   e  il  reinserimento  sociale  degli
interessati.  Il  Servizio  centrale  di protezione provvede, tramite
dirette  intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della  legge  1° aprile  1981,  n.  121,  ad  attivare  procedure  di
controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai
collaboratori  di  giustizia,  salvaguardando  la  riservatezza delle
informazioni;
    i) cambiamento  delle generalita' a norma del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;
    j) misure   atte   a   favorire   il  reinserimento  sociale  del
collaboratore  o  del  testimone  di  giustizia e delle altre persone
sottoposte a protezione;
    k) misure    straordinarie,   anche   di   carattere   economico,
eventualmente necessarie.
  5.  Le  misure  di  assistenza  economica comprendono, sempre che a
tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al
programma di protezione:
    a) sistemazione e spese alloggiative;
    b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza,
sanitari o di reinserimento sociale;
    c) spese   per   esigenze  sanitarie  quando  non  sia  possibile
avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;
    d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere
attivita'  lavorativa,  secondo  le  modalita'  e  nei limiti fissati
dall'articolo  13,  comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla
Commissione centrale.
  6.  Le  misure  di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono
altresi'  l'assistenza  legale per il collaboratore e il testimone di
giustizia  ammessi  al  programma  speciale  di protezione o al piano
provvisorio di protezione.
  7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle
spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza
previsti  dall'articolo  147-bis delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.
  8.  L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal
magistrato  ai  sensi  dell'articolo  115  del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  9. L'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in
relazione  ai  procedimenti  penali  riconducibili  all'attivita'  di
collaborazione,  nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione
di  misure  di  sicurezza,  di  prevenzione e per quelli dinanzi alla
magistratura   di   sorveglianza;  essa  spetta  per  ogni  fase  del
procedimento,  compresa  quella dell'esecuzione, e per ogni grado del
giudizio.
  10.  L'assistenza  legale  e' concessa al testimone di giustizia in
relazione  ai  procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i
diritti  e  le  facolta'  riconosciutigli  dalla legge in qualita' di
persona offesa o si costituisce parte civile, nonche' in relazione ai
procedimenti  per  la  tutela  di  posizioni soggettive lese a motivo
della collaborazione resa.
  11.  L'assistenza  legale  e'  concessa  ai  familiari e alle altre
persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni
intrattenute  con  il  collaboratore o il testimone di giustizia solo
quando  anche  i  soggetti  indicati hanno reso dichiarazioni o hanno
tenuto condotte di collaborazione.
  12.  L'assistenza  legale  e'  assicurata  al  collaboratore  e  al
testimone  della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre
misure di assistenza economica.
  13.   Nell'ambito  degli  speciali  programmi  cosi'  definiti,  ai
testimoni  di  giustizia si applicano le condizioni di maggior favore
di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82.
  14.   I   testimoni   di  giustizia,  previa  autorizzazione  della
Commissione  centrale,  accedono  ai  mutui  agevolati  sulla base di
convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di
credito.
 
          Note all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  a) dell'art. 5, per la
          fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
          l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
          al   comma   precedente   e   per   il   controllo  tecnico
          sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
          personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
          norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo  29 marzo
          1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse), v. nelle note all'art. 3.
              - Per   il   testo   dell'art.   147-bis   del  decreto
          legislativo  28 luglio  1989,  n.  271,  v. nelle note alle
          premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 115 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di spese di giustizia):
              «Art.  115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
          difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
          collaboratori  di  giustizia).  -  1. L'onorario e le spese
          spettanti  al  difensore di persona ammessa al programma di
          protezione  di  cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82,  e  successive  modificazioni,  sono  liquidati dal
          magistrato   nella  misura  e  con  le  modalita'  previste
          dall'art.  82  ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
          84.  Nel  caso  in  cui il difensore sia iscritto nell'albo
          degli  avvocati  di un distretto di corte d'appello diverso
          da  quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
          all'art.   82,   comma  2,  sono  sempre  dovute  le  spese
          documentate  e  le  indennita'  di  trasferta  nella misura
          minima consentita.».
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   16-ter   del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.   16-ter  (Contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
          lo speciale programma di protezione hanno diritto:
                a) a   misure   di  protezione  fino  alla  effettiva
          cessazione del pericolo per se' e per i familiari;
                b) a  misure di assistenza, anche oltre la cessazione
          della  protezione,  volte  a  garantire  un  tenore di vita
          personale  e  familiare  non  inferiore  a quello esistente
          prima   dell'avvio   del   programma,  fino  a  quando  non
          riacquistano  la  possibilita'  di  godere  di  un  reddito
          proprio;
                c) alla  capitalizzazione  del costo dell'assistenza,
          in alternativa alla stessa;
                d) se  dipendenti pubblici, al mantenimento del posto
          di    lavoro,    in    aspettativa    retribuita,    presso
          l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
          attesa  della  definitiva  sistemazione  anche presso altra
          amministrazione dello Stato;
                e) alla  corresponsione  di  una  somma  a  titolo di
          mancato  guadagno, concordata con la commissione, derivante
          dalla  cessazione  dell'attivita'  lavorativa propria e dei
          familiari  nella  localita'  di provenienza, sempre che non
          abbiano  ricevuto  un  risarcimento  al medesimo titolo, ai
          sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
                f) a  mutui agevolati volti al completo reinserimento
          proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
              2.   Le   misure  previste  sono  mantenute  fino  alla
          effettiva  cessazione  del rischio, indipendentemente dallo
          stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
          relazione  al  quale  i  soggetti  destinatari delle misure
          hanno reso dichiarazioni.
              3.  Se  lo  speciale programma di protezione include il
          definitivo  trasferimento  in altra localita', il testimone
          di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
          immobili  dei  quali  e'  proprietario  al patrimonio dello
          Stato,  dietro  corresponsione dell'equivalente in denaro a
          prezzo  di  mercato.  Il  trasferimento  degli  immobili e'
          curato  da  un amministratore, nominato dal direttore della
          sezione  per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
          di   protezione   tra  avvocati  o  dottori  commercialisti
          iscritti  nei  rispettivi albi professionali, di comprovata
          esperienza.».