Art. 9. Obblighi delle persone protette 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonche' dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori. 2. La sottoscrizione dell'atto non puo' essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi. 3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma. 4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte; d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia; e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.». - Per il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.