Art. 9.
                   Obblighi delle persone protette
  1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi
speciali   di   protezione  viene  riportato  in  un  apposito  atto,
sottoscritto  dal  collaboratore, dal testimone di giustizia, nonche'
dalle  altre  persone  destinatarie  della proposta, che si impegnano
anche per conto dei figli minori.
  2.  La sottoscrizione dell'atto non puo' essere parziale e comporta
l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese
quelle  relative  agli  obblighi  derivanti  dalle misure speciali di
protezione e dai programmi.
  3.  Il  rifiuto  di  sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la
revoca delle speciali misure di protezione o del programma.
  4.  Con  la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume
l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi
1  e  2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato
informato   delle  conseguenze  derivanti  dalla  loro  inosservanza,
nonche' di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater,
comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
  5.  Con  la  sottoscrizione,  il  testimone  di giustizia si assume
l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi
1  e  2,  con  l'eccezione  della lettera e) del comma 2, della legge
15 marzo  1991,  n.  82,  e  da' atto di essere stato informato delle
conseguenze  derivanti  dalla  loro  inosservanza,  nonche' di quelle
derivanti  dall'articolo 13-quater,  comma  2,  della  legge 15 marzo
1991, n. 82.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «1.  Le  persone  nei  cui  confronti e' stata avanzata
          proposta  di  ammissione alle speciali misure di protezione
          devono   rilasciare  all'autorita'  proponente  completa  e
          documentata   attestazione  riguardante  il  proprio  stato
          civile,  di  famiglia  e  patrimoniale, gli obblighi a loro
          carico  derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o
          da  negozi  giuridici,  i  procedimenti  penali,  civili  e
          amministrativi    pendenti,    i   titoli   di   studio   e
          professionali,    le   autorizzazioni,   le   licenze,   le
          concessioni  e  ogni  altro titolo abilitativo di cui siano
          titolari.  Le  predette persone devono, altresi', designare
          un   proprio   rappresentante   generale  o  rappresentanti
          speciali per gli atti da compiersi.
              2.  Le  speciali misure di protezione sono sottoscritte
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
                a) osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
                b) sottoporsi  a  interrogatori,  a  esame o ad altro
          atto  di  indagine  ivi  compreso  quello  che  prevede  la
          redazione  del  verbale  illustrativo  dei  contenuti della
          collaborazione;
                c) adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla legge e
          dalle obbligazioni contratte;
                d) non  rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
          giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore
          dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
          procedimenti   in  relazione  ai  quali  hanno  prestato  o
          prestano  la  loro collaborazione ed a non incontrare ne' a
          contattare,  con  qualunque mezzo o tramite, alcuna persona
          dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita'
          giudiziaria  quando  ricorrano gravi esigenze inerenti alla
          vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
          giustizia;
                e) specificare    dettagliatamente   tutti   i   beni
          posseduti  o  controllati,  direttamente  o  per interposta
          persona,   e  le  altre  utilita'  delle  quali  dispongono
          direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
          l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
          danaro    frutto   di   attivita'   illecite.   L'autorita'
          giudiziaria  provvede  all'immediato sequestro del danaro e
          dei beni ed utilita' predetti.».
              - Per  il  testo  dell'art.  13-quater,  comma  2,  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento  v.  nelle  note  alle premesse), v. nelle note
          all'art. 3.