Art. 2.
               Interventi ammissibili al finanziamento
  1.  Sono  ammissibili al finanziamento previsto dall'articolo 1 gli
interventi  individuati, per tipologia e per settore, dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 7 marzo 2003 emanato ai
sensi  dell'articolo  25,  comma  9, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.