Art. 4. Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento 1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono realizzare gli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante per l'accesso al Fondo, con la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilita' tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti; b) progetto preliminare; c) analisi dei costi e redazione del piano economico-finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento; e) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria; f) eventuale dichiarazione di impegno dell'ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235); g) richiesta di parere in ordine al progetto all'Ente parco nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio - Direzione generale protezione della Natura, via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. Il parere deve pervenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; h) eventuale dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell'area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento; i) dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilita' del bene o dell'area interessati dagli interventi; l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilita' finanziaria. 2. Le domande sono inviate, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A al presente decreto, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza Viminale - 00186 Roma, nonche' al soggetto indicato al comma 1, lettera g), per l'emissione del parere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro irricevibilita'. Per le istanze inviate tramite servizio postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici. 3. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domande per il finanziamento di uno o piu' interventi in relazione ai quali indicano l'ordine di priorita'.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 recante: «Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile, n. 97. - Si riporta il testo dell'art. 201 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(in supplemento ordinario n. 162/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 227, del 28 settembre): «Art. 201 (Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario). - 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 3. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 26). 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.».