Art. 4.
                     Presentazione delle domande
                  per l'ammissione al finanziamento
  1.  I  soggetti  di cui all'articolo 3 che intendono realizzare gli
interventi  individuati  dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  7 marzo  2003 presentano apposita domanda sottoscritta
dal  legale  rappresentante  per  l'accesso al Fondo, con la seguente
documentazione:
    a) relazione  descrittiva  del progetto, con particolare riguardo
agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione
ed  alla  sostenibilita' tecnica, ambientale, economica e finanziaria
degli interventi proposti;
    b) progetto preliminare;
    c) analisi  dei costi e redazione del piano economico-finanziario
ove  ricorrano  le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    d) dichiarazione  dell'ente  locale  attestante la corrispondenza
dei   progetti   presentati   con  gli  strumenti  di  programmazione
sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento;
    e) dichiarazione  dell'ente  locale  attestante la corrispondenza
dei  progetti  proposti  con  la  specifica normativa e disciplina di
tutela ambientale, nazionale e comunitaria;
    f)   eventuale   dichiarazione  di  impegno  dell'ente  locale  a
conseguire,  per  le  infrastrutture  turistiche  da  realizzare,  il
marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita'
turistica  secondo  i  criteri  definiti  dall'Unione  europea con la
decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235);
    g) richiesta  di  parere  in  ordine  al  progetto all'Ente parco
nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in
caso  di  area  marina  protetta  non ancora costituita, al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio - Direzione generale protezione
della  Natura,  via  C.  Colombo,  44  -  00147  Roma. Il parere deve
pervenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;
    h) eventuale   dichiarazione  dell'Ente  parco  nazionale  o  del
soggetto  gestore  dell'area  marina  protetta ove si attesti che gli
stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il
finanziamento;
    i) dichiarazione  dell'ente  locale  attestante la disponibilita'
del bene o dell'area interessati dagli interventi;
    l)  dichiarazione  da  parte  di  eventuali  cofinanziatori della
effettiva disponibilita' finanziaria.
  2.  Le  domande  sono  inviate,  utilizzando  la modulistica di cui
all'allegato  A  al  presente  decreto,  al  Ministero dell'interno -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  - Direzione
centrale  della finanza locale, piazza Viminale - 00186 Roma, nonche'
al  soggetto  indicato  al  comma  1, lettera g), per l'emissione del
parere,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
pena la loro irricevibilita'. Per le istanze inviate tramite servizio
postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate
direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici.
  3.  I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domande per
il  finanziamento  di  uno  o  piu'  interventi in relazione ai quali
indicano l'ordine di priorita'.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del 7 marzo 2003 recante: «Individuazione della tipologia e
          dei  settori  degli interventi ammessi ad accedere al fondo
          per  la  tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole
          minori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile,
          n. 97.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 201 del Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali approvato
          decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267(in supplemento
          ordinario  n. 162/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 227, del 28
          settembre):
              «Art.  201  (Finanziamento  di  opere pubbliche e piano
          economico-finanziario).  -  1. Gli enti locali e le aziende
          speciali  sono  autorizzate  ad  assumere  mutui,  anche se
          assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
          finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di
          servizi  pubblici,  soltanto se i contratti di appalto sono
          realizzati  sulla  base  di  progetti «chiavi in mano» ed a
          prezzo  non  modificabile  in  aumento,  con  procedura  di
          evidenza   pubblica   e  con  esclusione  della  trattativa
          privata.
              2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
          generale  comporti una spesa superiore al miliardo di lire,
          gli   enti   di   cui   al   comma  1  approvano  un  piano
          economico-finanziario  diretto  ad  accertare  l'equilibrio
          economico-finanziario  dell'investimento  e  della connessa
          gestione,  anche  in relazione agli introiti previsti ed al
          fine della determinazione delle tariffe.
              3.  (Comma  abrogato  dall'art.  1,  comma  4-ter,  del
          decreto-legge  27 dicembre  2000,  n.  392, convertito, con
          modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 26).
              4.  Le  tariffe  dei servizi pubblici di cui al comma 1
          sono determinati in base ai seguenti criteri:
                a) la  corrispondenza  tra  costi e ricavi in modo da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
                b) l'equilibrato   rapporto   tra   i   finanziamenti
          raccolti ed il capitale investito;
                c) l'entita'  dei  costi  di  gestione  delle  opere,
          tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del
          servizio.».