Art. 5.
                       Ripartizione del Fondo
  1.  A  ciascun  ente  locale, per la realizzazione degli interventi
ammissibili al finanziamento, e' assegnata una quota del Fondo, cosi'
come indicato nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448, sulla base dei seguenti criteri:
    a) 35  per  cento  in  favore  degli  enti  locali che hanno sede
giuridica nelle isole minori;
    b) 35  per  cento  in favore degli enti locali nel cui territorio
insistano isole minori stabilmente abitate;
    c) 15  per  cento in favore degli enti locali in proporzione alla
popolazione  agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole
minori;
    d) 15  per  cento  in  favore  degli  enti  locali in proporzione
all'estensione del loro territorio.