Art. 5. Ripartizione del Fondo 1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, e' assegnata una quota del Fondo, cosi' come indicato nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri: a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate; c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori; d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all'estensione del loro territorio.