Art. 6. Valutazione delle domande 1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 4 sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Ministro dell'interno e composta da sette membri, compreso il presidente. Di questi tre sono scelti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti di settore e docenti universitari. Il presidente e' designato dal Ministro dell'interno contestualmente alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 2. La Commissione ha il compito di verificare la ricevibilita' formale delle domande, di valutare la coerenza delle domande con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilita' tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti presentati ed i tempi di avviamento dei lavori, nonche' di accertare la capacita' del progetto di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilita' dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria. La Commissione redige l'elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali con l'indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all'articolo 7 ed avanza specifica proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle risorse. 3. Ove il singolo soggetto presenti due o piu' domande per il finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente, il contributo e' concesso a favore del progetto che presenti maggiore interesse secondo l'ordine di priorita' indicato dallo stesso soggetto interessato. Per gli ulteriori progetti sono preferiti gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralita' degli stessi, quelli elaborati dagli enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote residue del fondo sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 7. 4. La Commissione valuta la relazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), ai fini della successiva erogazione della quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003: «Art. 4 (Interventi nel settore della tutela ambientale). - 1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare; b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali; d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unita' di diporto e sulle navi; e) risanamento e restauro ambientale; f) opere di prevenzione degli incendi boschivi; g) misure per la protezione della flora e della fauna; h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale».