Art. 6.
                      Valutazione delle domande
  1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 4 sono
valutate   da   un'apposita   Commissione   nominata   dal   Ministro
dell'interno  e  composta da sette membri, compreso il presidente. Di
questi  tre  sono  scelti  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero  dell'interno,  del  Ministero delle attivita' produttive e
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, tre in
rappresentanza  delle  Associazioni degli enti locali designati dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti
di  settore  e  docenti  universitari. Il presidente e' designato dal
Ministro  dell'interno contestualmente alla nomina della Commissione.
Ai  componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso
spese.
  2.  La  Commissione  ha  il  compito di verificare la ricevibilita'
formale  delle  domande, di valutare la coerenza delle domande con le
previsioni  di  cui  ai  commi  7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge
28 dicembre  2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilita' tecnica,
ambientale,  economica  e  finanziaria  dei  progetti presentati ed i
tempi di avviamento dei lavori, nonche' di accertare la capacita' del
progetto   di   offrire   uno  sviluppo  stabile  e  qualificato,  la
compatibilita'  dei  progetti  con  gli  strumenti  di programmazione
sovraordinati  relativi  al  bacino  territoriale di riferimento e la
coerenza   con   la   specifica  normativa  e  disciplina  di  tutela
ambientale,  nazionale  e comunitaria. La Commissione redige l'elenco
delle  domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali
e  sostanziali  con  l'indicazione  per ciascuna di esse del relativo
punteggio  alla  stregua  dei criteri di cui all'articolo 7 ed avanza
specifica  proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle
risorse.
  3.  Ove  il  singolo  soggetto  presenti  due o piu' domande per il
finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell'articolo 5
risulti  insufficiente,  il  contributo  e'  concesso  a  favore  del
progetto   che   presenti  maggiore  interesse  secondo  l'ordine  di
priorita'   indicato  dallo  stesso  soggetto  interessato.  Per  gli
ulteriori  progetti sono preferiti gli interventi di cui all'articolo
4  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2003  e,  in  caso di pluralita' degli stessi, quelli elaborati dagli
enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette
presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote
residue  del  fondo sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 7.
  4.  La  Commissione valuta la relazione tecnica di cui all'articolo
9,  comma  1,  lettera  c), ai fini della successiva erogazione della
quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003:
              «Art.   4   (Interventi   nel   settore   della  tutela
          ambientale).  -  1.  Per  il settore di cui alla lettera b)
          dell'art.  2,  gli  interventi ammissibili al finanziamento
          sono:
                a) impianti  di fognatura e depurazione delle acque e
          degli scarichi a mare;
                b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei
          rifiuti solidi urbani;
                c) raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti
          speciali;
                d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi
          turistici  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi  prodotti sulle
          unita' di diporto e sulle navi;
                e) risanamento e restauro ambientale;
                f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;
                g) misure  per  la  protezione  della  flora  e della
          fauna;
                h) informatizzazione   dei   servizi  per  la  tutela
          ambientale».