Art. 7.
                       Criteri di valutazione
  1. Le domande per l'ammissione al finanziamento dei progetti per la
realizzazione  degli  interventi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  7 marzo  2003 a valere sulla quota del
Fondo  di  cui  all'articolo  5  sono  ordinate  secondo  i  seguenti
punteggi:
    a) rilevanza del settore:
      1.  ai  progetti  presentati  nei  settori di interventi di cui
all'articolo 4  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003, punti 12;
      2.  ai  progetti  presentati  nel  settore di interventi di cui
all'articolo  9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003, punti 10;
      3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli
articoli 7  e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003, punti 8;
      4.  ai  progetti  presentati  nei  settori di interventi di cui
all'articolo  5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003, punti 6;
      5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli
articoli 3  e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003, punti 5;
    b)   impatto   dell'intervento  sulla  popolazione  presente  nel
territorio insulare nel periodo di massimo afflusso:
      1.  copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore
di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5;
      2.  copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore
di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5;
      3.  copertura  del  fabbisogno o erogazione del servizio per il
100 per cento della popolazione, punti 10.
      4.  copertura  del fabbisogno o erogazione del servizio per non
meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5;
    c) effetto moltiplicatore:
      1. progetti di pubblica utilita' dove almeno 1'80 per cento dei
costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante
il contributo di terzi, punti 9;
      2.  interventi di pubblica utilita' dove almeno il 70 per cento
dei  costi  per  lo  sviluppo  del progetto sia autofinanziante anche
mediante il contributo di terzi, punti 8;
      3.  interventi di pubblica utilita' dove almeno il 60 per cento
dei  costi  per  lo  sviluppo  del progetto sia autofinanziante anche
mediante il contributo di terzi, punti 6;
      4.  interventi di pubblica utilita' dove almeno il 50 per cento
dei  costi  per  lo  sviluppo  del progetto sia autofinanziante anche
mediante il contributo di terzi, punti 4;
    d) interventi transinsulari ad economie di scala:
      1.  interventi  che coinvolgono non meno del 30 per cento della
popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 2;
      2.  interventi  che  interessano  almeno  il 60 per cento della
popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 3;
      3.   interventi   che  coprono  almeno  1'80  per  cento  della
popolazione delle isole minori, punti 4;
      4.  interventi  che  coinvolgono  l'intero comparto delle isole
minori, punti 5;
    e) sostegno alle attivita' che riguardano piu' comuni:
      1.  ai  progetti  che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a
piu' di una regione, punti 3;
      2.  ai  progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a
piu' di una regione, punti 6;
      3.  ai  progetti  che riguardano tutti i comuni insulari, punti
10;
    f) interventi  rientranti  in progetti elaborati dagli Enti parco
nazionali  o  dai  soggetti  gestori  delle  aree  marine  protette e
presentati dagli enti locali, punti 10;
    g)  interventi  per  i quali venga presentata la dichiarazione di
impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare,
il   marchio   comunitario  di  qualita'  ecologica  al  servizio  di
ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea
con  la  decisione  della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235),
punti 8.
  3.  Ai  fini  della  formazione  della graduatoria i punteggi sopra
indicati sono normalizzati.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9
          del   citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 7 marzo 2003:
              «Art.  3  (Interventi  nel  settore  dell'attivita'  di
          sostegno  allo sviluppo produttivo). - 1. Per il settore di
          cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili
          al finanziamento sono:
                a) promozione     e    qualificazione    dell'offerta
          turistica;
                b) infrastrutture   per   migliorare   e   potenziare
          l'offerta turistica;
                c) iniziative     di     sostegno    allo    sviluppo
          dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;
                d) formazione professionale;
                e) informatizzazione   dei   servizi   connessi  alle
          attivita' produttive.».
              «Art.  5 (Interventi nel settore dei servizi a rete). -
          1.  Per  il settore di cui alla lettera c) dell'art. 2, gli
          interventi ammissibili al finanziamento sono:
                a) impianti  per  la  produzione di energia elettrica
          alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;
                b) rifornimento  idrico  mediante  condotte collegate
          con la penisola;
                c) raccolta dell'acqua piovana;
                d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione
          dell'acqua;
                e) ristrutturazione della rete idrica;
                f) impianti  per  il  trasporto e la distribuzione di
          gas combustibili;
                g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.».
              «Art.   6   (Interventi   nel   settore   trasporti   e
          telecomunicazioni). - 1. Per il settore di cui alla lettera
          d) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento
          sono:
                a) trasporto pubblico locale;
                b) trasporto   pubblico   locale   mediante   veicoli
          elettrici o alimentati a gas;
                c) infrastrutture eliportuali;
                d) infrastrutture portuali;
                e) collegamenti con la penisola;
                f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;
                g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;
                h) informatizzazione    dei   servizi   connessi   al
          trasporto ed alle telecomunicazioni.».
              «Art. 7 (Interventi nel settore dell'offerta di servizi
          alla collettivita). - 1. Per il settore di cui alla lettera
          e) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento
          sono:
                a) recupero   di  immobili  da  destinare  a  servizi
          pubblici;
                b) infrastrutture scolastiche;
                c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;
                d) servizi di telemedicina;
                e) servizi igienici pubblici;
                f) interventi  destinati  a  stimolare l'aggregazione
          sociale;
                g) strutture per l'occupazione del tempo libero;
                h) informatizzazione   dei   servizi   offerti   alla
          collettivita'.».
              «Art.  8 (Interventi in materia di sicurezza). - 1. Per
          il  settore  di  cui  alla  lettera  f)  dell'art.  2,  gli
          interventi ammissibili al finanziamento sono:
                a) infrastrutture   e   logistica  per  le  forze  di
          polizia;
                b) infrastrutture  e logistica per i vigili del fuoco
          e per la protezione civile;
                c) informatizzazione   dei   servizi   connessi  alla
          sicurezza pubblica.».
              «Art.  9  (Interventi  nel  settore della cultura e dei
          beni culturali). - 1. Per il settore di cui alla lettera g)
          dell'art.  2,  gli  interventi ammissibili al finanziamento
          sono:
                a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;
                b) recupero e sistemazione di siti archeologici;
                c) centri   polivalenti   attrezzati  di  biblioteca,
          archivi, aree espositive, sale convegni e formative;
                d) informatizzazione   dei   servizi   connessi  alla
          cultura ed ai beni ambientali.».