Art. 7. Criteri di valutazione 1. Le domande per l'ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 a valere sulla quota del Fondo di cui all'articolo 5 sono ordinate secondo i seguenti punteggi: a) rilevanza del settore: 1. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 12; 2. ai progetti presentati nel settore di interventi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 10; 3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 8; 4. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 6; 5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 5; b) impatto dell'intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso: 1. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5; 2. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5; 3. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per il 100 per cento della popolazione, punti 10. 4. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per non meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5; c) effetto moltiplicatore: 1. progetti di pubblica utilita' dove almeno 1'80 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 9; 2. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 70 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 8; 3. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 60 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 6; 4. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 50 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 4; d) interventi transinsulari ad economie di scala: 1. interventi che coinvolgono non meno del 30 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 2; 2. interventi che interessano almeno il 60 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 3; 3. interventi che coprono almeno 1'80 per cento della popolazione delle isole minori, punti 4; 4. interventi che coinvolgono l'intero comparto delle isole minori, punti 5; e) sostegno alle attivita' che riguardano piu' comuni: 1. ai progetti che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a piu' di una regione, punti 3; 2. ai progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a piu' di una regione, punti 6; 3. ai progetti che riguardano tutti i comuni insulari, punti 10; f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali, punti 10; g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235), punti 8. 3. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi sopra indicati sono normalizzati.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003: «Art. 3 (Interventi nel settore dell'attivita' di sostegno allo sviluppo produttivo). - 1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica; b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica; c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca; d) formazione professionale; e) informatizzazione dei servizi connessi alle attivita' produttive.». «Art. 5 (Interventi nel settore dei servizi a rete). - 1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali; b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola; c) raccolta dell'acqua piovana; d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua; e) ristrutturazione della rete idrica; f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili; g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.». «Art. 6 (Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni). - 1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) trasporto pubblico locale; b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas; c) infrastrutture eliportuali; d) infrastrutture portuali; e) collegamenti con la penisola; f) miglioramento e potenziamento della rete stradale; g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni; h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.». «Art. 7 (Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettivita). - 1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici; b) infrastrutture scolastiche; c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria; d) servizi di telemedicina; e) servizi igienici pubblici; f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale; g) strutture per l'occupazione del tempo libero; h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettivita'.». «Art. 8 (Interventi in materia di sicurezza). - 1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia; b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile; c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.». «Art. 9 (Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali). - 1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) recupero e valorizzazione dei beni culturali; b) recupero e sistemazione di siti archeologici; c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative; d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.».