Art. 9. Modalita' di erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli viene erogato: a) nella misura del 20 per cento entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 8; b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti; c) nella misura del 30 per cento entro trenta giorni dall'invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell'attivita' intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche l'erogazione della quota del 30 e' subordinata alla comunicazione dell'avvenuta richiesta di acquisizione del marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2004 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 372