Art. 9.
              Modalita' di erogazione del finanziamento
  1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti
articoli viene erogato:
    a) nella  misura  del  20  per  cento  entro  trenta giorni dalla
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui all'articolo 8;
    b) nella  misura di un ulteriore 50 per cento entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti;
    c) nella  misura  del 30 per cento entro trenta giorni dall'invio
di  apposita  relazione  tecnica in cui si attesta la conclusione dei
lavori   o  dell'attivita'  intrapresa  e  si  descrive  il  progetto
realizzato  ed  i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche
l'erogazione  della  quota  del  30 e' subordinata alla comunicazione
dell'avvenuta  richiesta  di  acquisizione del marchio comunitario di
qualita'  ecologica  al  servizio di ricettivita' turistica secondo i
criteri  definiti dall'Unione europea con Decisione della Commissione
del 14 aprile 2003 - C(2003)235).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 15 marzo 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 372