Art. 3.
    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
provvedono   all'attuazione  e  all'esecuzione  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1,  ai  sensi  dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge
5 giugno   2003,   n.   131,   nei   limiti   delle  risorse  di  cui
all'articolo 4,  e  danno  comunicazione  delle misure adottate o che
intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli
affari esteri.