Art. 4.
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  51.670  euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di
51.670  euro  annui  a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.