Art. 5.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 30 giugno 2004
                               CIAMPI
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                               Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli