Art. 2
                   Disposizioni in materia fiscale

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n.
   265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "; a
   decorrere   dall'anno   2007,  se  l'ammontare  complessivo  delle
   predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno
   e'  inferiore  all'imposta  versata ai sensi del primo periodo del
   presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
   differenza  puo'  essere  computata,  in  tutto  o  in  parte,  in
   compensazione   delle   imposte   e   dei   contributi   ai  sensi
   dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
   anche  oltre  il  limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della
   legge  23  dicembre  2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
   appartenenti  al  gruppo  con  le modalita' previste dall'articolo
   43-ter  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n. 602";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal
   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data del 31 dicembre 2004, la
   percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento;
   per  il  medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a
   titolo  di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo
   0,25  per  cento  delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
   quale  il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio
   2004  e  l'eccedenza  entro il termine di versamento a saldo delle
   imposte sui redditi.".
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d)
   e  i)  e  b)  del  comma  1",  sono  sostituite dalle seguenti: "i
   proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;  per  il  medesimo  periodo  d'imposta  l'acconto  dovuto e'
calcolato  applicando  le  disposizioni  dell'articolo  6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se
il  termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e'
scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
conguaglio   e'   effettuato   in   occasione,  rispettivamente,  del
versamento della seconda rata ovvero del saldo.
  4.  All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al  comma  5  le  parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2"
   sono  sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma
   1".
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  hanno  effetto a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 12 del decreto
legislativo  17  maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES
dovuto  per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.
Se  il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto
e'  scaduto  alla  data  predetta,  il  conguaglio  e'  effettuato in
occasione,  rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero
del saldo.
  6.  Il  secondo  comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento  alle  sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al
1° luglio di ogni anno.".
  7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al  pubblico  delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle
sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta in base ai dati
rilevati al 1° luglio.
  8.  All'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
sono  soppresse  le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per
cento successivamente".