Art. 3
            Disposizioni in materia di finanza regionale

  1.  All'articolo  3  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il
comma 21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis.  In  deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  possono  ricorrere
all'indebitamento  per  finanziare  contributi  agli  investimenti  a
privati entro i seguenti limiti:
a) impegni  assunti  al  31  dicembre  2003,  al netto di quelli gia'
   coperti   con  maggiori  entrate  o  minori  spese,  derivanti  da
   obbligazioni  giuridicamente  perfezionate, finanziati con ricorso
   all'indebitamento  e  risultanti da apposito prospetto da allegare
   alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni   assunti   nel   corso   dell'anno   2004,  derivanti  da
   obbligazioni   giuridicamente   perfezionate  e  risultanti  dalla
   elencazione  effettuata  nei  prospetti dei mutui autorizzati alla
   data  di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con
   esclusione  di  qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere
   apportata successivamente.
  21-ter.  L'istituto  finanziatore  puo'  concedere  i finanziamenti
destinati  ai  contributi  agli  investimenti  a  privati soltanto se
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
  2.  Al  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo  5,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
   periodo: "Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni
   sono  rideterminate,  entro  l'11 agosto 2004, sulla base dei dati
   consuntivi  del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
   determinate nelle misure definite alla predetta data.";
b) all'articolo  5,  il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Alla
   determinazione  delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005
   si  provvede,  in  via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla
   base  dei  dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005
   si  provvede  alla  definitiva  determinazione  delle  aliquote  e
   compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per
   l'anno  2004,  tenuto  conto anche delle esigenze di rimodulazione
   derivanti  dall'eventuale  minor  gettito  dell'imposta  regionale
   sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente
   mediante   la   rideterminazione   dell'aliquota  dell'addizionale
   regionale  all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
   delle  singole  regioni.  Il  relativo  decreto del Presidente del
   Consiglio  dei  Ministri  e' trasmesso alle competenti Commissioni
   parlamentari per il parere.";
c) all'articolo  6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nella
   determinazione  delle  aliquote  e  compartecipazioni  di cui agli
   articoli  2,  3  e  4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse
   finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura
   degli  oneri  connessi  alle  funzioni  attribuite  alle regioni a
   statuto ordinario.";
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "triennio 2001-2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2004".
  3.  Le  operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle
regioni  e  delle  province  autonome  a  favore  di  enti o societa'
possedute,  anche  indirettamente,  dalle regioni e province autonome
medesime  per  almeno  il  51  per  cento sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o
diritto.