Art. 4
            Misure per agevolare la costituzione di fondi
       d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici

  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "conferendo",  sono  inserite le
   seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai
   fondi  di  cui  al  comma  1  godono  di privilegio speciale sugli
   immobili  conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni
   altro  credito  anche ipotecario acceso successivamente. I decreti
   di  cui  al  comma  1  possono prevedere la misura in cui i canoni
   delle  locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento
   degli  immobili  conferiti  o  trasferiti al fondo siano destinati
   prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e
   siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.
   2-ter.  Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai
   sensi  del  comma  1,  sono  concessi in locazione all'Agenzia del
   demanio,  che  li  assegna  ai  soggetti  che li hanno in uso, per
   periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e
   le  altre  condizioni  fissate dal Ministero dell'economia e delle
   finanze  sulla  base  di  parametri  di  mercato.  I  contratti di
   locazione   possono  prevedere  la  rinuncia  al  diritto  di  cui
   all'ultimo  comma  dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n.
   392.  Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
   29  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere
   incrementato  anche  con  quota  parte delle entrate derivanti dal
   presente articolo.
   2-quater.  Si  applicano  il comma 1, quinto e nono periodo, ed il
   comma  1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003,
   n.  269,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre
   2003, n. 326.
   2-quinquies.  Le  operazioni di provvista e finanziamento connesse
   agli  apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle
   relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti,
   atti,  contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
   ai  predetti  apporti,  trasferimenti  e  finanziamenti, alla loro
   esecuzione,   modificazione   ed   estinzione,  alle  garanzie  di
   qualunque  tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
   loro     eventuali    surroghe,    sostituzioni,    postergazioni,
   frazionamenti  e  cancellazioni  anche  parziali,  ivi  incluse le
   cessioni  di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le
   cessioni  anche  parziali  dei  crediti  e  dei  contratti ad esse
   relativi,  sono  esenti  dall'imposta di registro, dall'imposta di
   bollo,  dalle  imposte  ipotecaria  e  catastale  e  da ogni altra
   imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.".
  2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  secondo  periodo,  dopo la parola: "adibiti" sono inserite le
   seguenti: "o comunque destinati";
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: "da ripartire";
c) e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Agli immobili ceduti
   ai   sensi  del  presente  comma  si  applicano  l'ultimo  periodo
   dell'articolo  2,  comma  6,  e  l'articolo  4,  comma  2-ter, del
   decreto-legge   25   settembre   2001,  n.  351,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.".