Art. 10.
           Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo   sono   abrogate  le  disposizioni  concernenti  l'ozono
contenute nei seguenti decreti:
    a)  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo  1983,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
    b)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
    c)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in data 6 maggio l992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
    d)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
    e)  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290
del 13 dicembre 1994;
    f)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 16 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.
  2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad
applicarsi  i  piani  ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle
province  e  dai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
  3.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo 3, comma 4, ai fini
dell'elaborazione  dei  piani  e  dei  programmi  ivi previsti per il
raggiungimento  dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti
agli  articoli  3, 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  degli  organismi  incaricati  di
svolgere   le   funzioni   tecniche  previste  dal  presente  decreto
legislativo,  inclusa l'attivita' di validazione di cui agli allegati
VI,  parte  III,  e  VIII,  parte  II,  si  applicano  le  pertinenti
disposizioni  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  in data 20 settembre 2002. A tale fine i riferimenti
all'Agenzia   nazionale   per   la  protezione  dell'ambiente  (ANPA)
contenuti  nel  citato  decreto  in  data  20  settembre 2002 sono da
intendersi  effettuati  all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici,  ai  sensi  dell'articolo  38, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente
21  aprile  1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni
relative  ai  piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite
anche  ai  piani  ed  ai  programmi  di  cui  agli articoli 3 e 5 del
presente decreto.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentita la
Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente decreto
in conformita' alle variazioni apportate in sede comunitaria.
  7.   Dall'attuazione   del   presente   decreto   legislativo   non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano
nell'ambito  dei  compiti istituzionali delle amministrazioni e degli
enti  interessati,  cui  si fa fronte con le risorse di bilancio allo
scopo destinate a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  il  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del territorio in data 20 settembre 2002, vedi note
          alle premesse.
              -  L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59), cosi'
          recita:
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del Servizio sismico nazionale
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia».
              -  Per  il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile
          1999, n. 163, vedi note alle premesse.
              -  Per  il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n.
          351 del 1999 vedi nelle note all'art. 5.
              -  L'art.  8  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351, cosi' recita:
              «Art.  8  (Misure  da  applicare  nelle  zone  in cui i
          livelli  sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
                a) i  livelli  di  uno  o piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
                b) i  livelli  di uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
              2.  Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
              3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
              4.  I piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
              5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
              6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
              7.  Qualora  le  zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani.».
              -  Per  il  decreto  legislativo 28 agosto1997, n. 281,
          vedi note alle premesse.