Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo; b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati da I a VI; c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo; e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e' conseguito nel lungo periodo, sempreche' sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente; f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5; g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5; h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare. 2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Note all'art. 2: - Il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 cosi' recitano: «7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli rilevati.». «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro; b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso; c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente; e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato; f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo; g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto; h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore puo' essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto; i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto; l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km (elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio dell'autorita' competente; m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente; n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente.».