Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a)   precursori  dell'ozono:  sostanze  che  contribuiscono  alla
formazione di ozono a livello del suolo;
    b)  livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposizione  dello  stesso  su  una  superficie in un dato periodo di
tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati da
I a VI;
    c)  misurazione  in  siti  fissi: misurazione effettuata ai sensi
dell'articolo  6,  comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351;
    d)  valore  bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo
termine  effetti  nocivi  sulla  salute umana e sull'ambiente nel suo
complesso,  da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo
di tempo;
    e)  obiettivo  a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria
al  di  sotto  della  quale  si  ritengono  improbabili, in base alle
conoscenze  scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute
umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e' conseguito
nel  lungo  periodo,  sempreche'  sia  realizzabile  mediante  misure
proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute
umana e dell'ambiente;
    f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per
la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il
quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
    g)  soglia  di  informazione:  livello  oltre  il  quale vi e' un
rischio  per  la  salute umana in caso di esposizione di breve durata
per  alcuni  gruppi  particolarmente  sensibili  della  popolazione e
raggiunto   il  quale  devono  essere  adottate  le  misure  previste
dall'articolo 5;
    h)  composti  organici volatili (COV): tutti i composti organici,
diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche,
i  quali  possono  produrre  ossidanti  fotochimici  reagendo con gli
ossidi di azoto in presenza di luce solare.
  2.  Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  comma  7  dell'art.  6  e  l'art.  2 del decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n. 351 cosi' recitano:
              «7.  In  caso  sia  obbligatoria,  la misurazione degli
          inquinanti   deve  essere  effettuata  in  siti  fissi  con
          campionamento   continuo   o   discontinuo,  il  numero  di
          misurazioni   deve  assicurare  la  rappresentativita'  dei
          livelli rilevati.».
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) aria   ambiente:  l'aria  esterna  presente  nella
          troposfera,  ad esclusione di quella presente nei luoghi di
          lavoro;
                b) inquinante:     qualsiasi     sostanza     immessa
          direttamente  o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente
          che  puo'  avere  effetti  dannosi  sulla  salute  umana  o
          sull'ambiente nel suo complesso;
                c) livello:  concentrazione  nell'aria ambiente di un
          inquinante  o  deposito  di  questo su una superficie in un
          dato periodo di tempo;
                d) valutazione:  impiego di metodologie per misurare,
          calcolare,  prevedere o stimare il livello di un inquinante
          nell'aria ambiente;
                e) valore   limite:  livello  fissato  in  base  alle
          conoscenze  scientifiche  al  fine  di evitare, prevenire o
          ridurre  gli  effetti  dannosi  sulla  salute  umana  o per
          l'ambiente  nel  suo  complesso,  tale  livello deve essere
          raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
                f) valore  obiettivo:  livello  fissato  al  fine  di
          evitare,  a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la
          salute  umana  o  per  l'ambiente  nel  suo complesso; tale
          livello  deve  essere  raggiunto  per  quanto possibile nel
          corso di un dato periodo;
                g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un
          rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve
          durata   e   raggiunto  il  quale  si  deve  immediatamente
          intervenire a norma del presente decreto;
                h) margine  di  tolleranza: la percentuale del valore
          limite  nella  cui  misura tale valore puo' essere superato
          alle condizioni stabilite dal presente decreto;
                i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
          fini del presente decreto;
                l) agglomerato:  zona con una popolazione superiore a
          250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
          250.000  abitanti,  con  una densita' di popolazione per km
          (elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la
          gestione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  a  giudizio
          dell'autorita' competente;
                m) soglia  di valutazione superiore: un livello al di
          sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con
          le  tecniche  di  modellizzazione  al  fine  di valutare la
          qualita' dell'aria ambiente;
                n) soglia  di valutazione inferiore: un livello al di
          sotto  del  quale  e'  consentito  ricorrere  soltanto alle
          tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
          valutare la qualita' dell'aria ambiente.».