Art. 3.
                          Valori bersaglio
  1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da
conseguire,  per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti
all'allegato I, parte II.
  2.  Le  regioni e le province autonome competenti, sulla base delle
valutazioni  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  6,  definiscono un
elenco  delle  zone  e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono
nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome competenti, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle
zone  e  negli  agglomerati  di  cui al comma 2, un piano o programma
coerente  con  il  piano  nazionale  delle  emissioni  predisposto in
attuazione  della  direttiva  2001/81/CE,  al  fine  di raggiungere i
valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento di
detti   valori   bersaglio   sia   realizzabile   attraverso   misure
proporzionate.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentito il
Ministro   delle   attivita'   produttive  e  sentita  la  Conferenza
unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i criteri per l'elaborazione dei
piani   e  dei  programmi  di  cui  al  comma  3  ed  i  criteri  per
l'individuazione  delle  misure  proporzionate  previste  allo stesso
comma.
  5.  Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono,
anche  in  parte,  con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai
sensi  dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
piani  o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le
province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il
valore  bersaglio  di  cui  al  comma  1,  adottano piani o programmi
integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
  6.  I  piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le
informazioni  descritte  nell'allegato  V  del  decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351.
 
          Note all'art. 3.
              -  L'allegato  V  del citato decreto legislativo n. 351
          del 1999, cosi' recita:
                                                          «Allegato V
          INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O
             NAZIONALI  DI  MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA'  DELL'ARIA
             AMBIENTE
             Informazioni da fornire a norma dell'art. 8, comma 4:
              1.  Luogo  in  cui  il superamento del valore limite e'
          stato rilevato:
                regione;
                citta' (mappa);
                stazione   di   misurazione   (mappa   e   coordinate
          geografiche).
              2. Informazioni generali:
                tipo  di  zona  (centro  urbano,  area  industriale o
          rurale);
                stim».