Art. 4.
                      Obiettivi a lungo termine
  1.  Gli  obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria
sono stabiliti all'allegato I, parte III.
  2.  Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco
delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria
superano  gli  obiettivi  a  lungo termine di cui al comma 1, ma sono
inferiori  o  uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma
1.
  3.  Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al
comma  1,  le regioni e le province autonome competenti individuano e
attuano  nelle  zone  e  negli  agglomerati  di cui al comma 2 misure
efficaci dal punto di vista dei costi, purche' proporzionate.
  4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i
programmi  di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste
dal  programma  nazionale  delle  emissioni predisposto in attuazione
della  direttiva  2001/81/CE  e  con  le misure stabilite dalle altre
disposizioni vigenti in materia.
  5.  Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base  delle  valutazioni  svolte  ai sensi dell'articolo 6, un elenco
delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria
sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  competenti,  per quanto
possibile,     tenuto    conto    della    natura    transfrontaliera
dell'inquinamento   da   ozono  e  delle  condizioni  meteorologiche,
mantengono,  nelle  zone  e  negli  agglomerati  di cui al comma 5, i
livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti
al  comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la
migliore qualita' dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e
con  un  elevato  livello  di protezione dell'ambiente e della salute
umana.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per la direttiva 2001/81/CE vedi note alle premesse.