Art. 5.
             Soglie di allarme e soglie di informazione
  1.  Le  soglie  di  allarme  e  le  soglie  di  informazione per le
concentrazioni  di  ozono  nell'aria  sono stabiliti all'allegato II,
parte I.
  2.  L'autorita'  individuata  ai  sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 351, e' l'autorita' competente per la
gestione   dei  piani  di  azione  previsti  al  comma  3  e  per  le
informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
  3.  Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi
dell'articolo  6,  sussiste un rischio di superamento della soglia di
allarme,  le regioni e le province autonome competenti adottano piani
d'azione  che  indicano  le  misure  specifiche  da  adottare a breve
termine,  tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora
vi  sia  un  potenziale  significativo di riduzione di tale rischio o
della  durata  o  gravita'  dei  superamenti della soglia di allarme.
Detti  piani  possono  prevedere, secondo i casi, misure di controllo
graduali  ed  economicamente valide e, ove risulti necessario, misure
di  riduzione o di sospensione di talune attivita' che contribuiscono
alle  emissioni  che  determinano  il  superamento  della  soglia  di
allarme,  in  particolare del traffico di autoveicoli, nonche' misure
efficaci   connesse   all'attivita'   degli  impianti  industriali  e
all'utilizzazione  di prodotti. Le regioni e le province autonome non
sono  tenute  all'adozione  del  piano  d'azione solo nel caso in cui
accertano,  con  idonei  studi,  che  non  sussiste  una possibilita'
significativa  di  ridurre  il  rischio,  la durata o la gravita' dei
superamenti,    tenuto    conto    delle    condizioni   geografiche,
meteorologiche ed economiche.
  4.   Tenuto   conto  delle  particolari  esigenze  operative  e  di
sicurezza,  ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei
piani di cui al comma 3.
 
          Nota all'art. 5:
              -  L'art.  7  del citato decreto legislativo n. 351 del
          1999, cosi' recita:
              «Art.  7  (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
          valutazione  di  cui all'art. 6, ad individuare le zone del
          proprio  territorio  nelle  quali  i  livelli di uno o piu'
          inquinanti  comportano il rischio di superamento dei valori
          limite  e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
          competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
              2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
          i  piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
          periodo,  affinche'  sia  ridotto il rischio di superamento
          dei valori limite e delle soglie di allarme.
              3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
          di   controllo  e,  se  necessario,  di  sospensione  delle
          attivita',   ivi   compreso   il  traffico  veicolare,  che
          contribuiscono  al  superamento  dei  valori limite e delle
          soglie di allarme.».