Art. 5. Soglie di allarme e soglie di informazione 1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I. 2. L'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorita' competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravita' dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attivita' che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonche' misure efficaci connesse all'attivita' degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilita' significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravita' dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche. 4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.
Nota all'art. 5: - L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999, cosi' recita: «Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio. 2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.».