Art. 6.
       Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori
  1.  Le  regioni  e  le province autonome effettuano una valutazione
preliminare  della qualita' dell'aria per l'ozono ai fini della prima
individuazione  delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3,
comma  2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove
non  sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per
tutte  le  zone  e gli agglomerati, dette regioni e province autonome
svolgono  campagne  di  misurazioni  rappresentative,  utilizzando  i
dispositivi  di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche'
indagini o stime.
  2.  Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1,
le  regioni  e  le  province autonome effettuano la valutazione della
qualita' dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito
dal presente articolo.
  3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e
all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli
ultimi  cinque  anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno
superato  gli  obiettivi  a  lungo  termine di cui all'articolo 4, le
misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui
siano   disponibili   esclusivamente  dati  relativi  ad  un  periodo
inferiore   a  cinque  anni,  l'accertamento  dei  superamenti  degli
obiettivi  a  lungo  termine  puo'  essere  effettuato mediante brevi
campagne  di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei
massimi  livelli  di  inquinamento,  integrate  con  inventari  delle
emissioni e con l'uso di modelli.
  4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in
cui  la  misurazione  continua  in  siti  fissi  sia l'unica fonte di
informazioni  per  la valutazione della qualita' dell'aria, il numero
minimo  di  punti di campionamento ai fini della misurazione continua
dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte I.
  5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali
la  misurazione  continua in siti fissi sia integrata da informazioni
provenienti  da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative,
il   numero   complessivo   di   punti   di  campionamento  stabilito
nell'allegato  V,  parte  I, puo' essere ridotto nel caso in cui sono
rispettate  le  condizioni  stabilite  dalla  parte  II  dello stesso
allegato.  Nei  casi  previsti  dal presente comma si tiene conto dei
risultati  ottenuti  con  tecniche  di  modellizzazione  e con misure
indicative  ai  fini  della  valutazione  della qualita' dell'aria in
riferimento ai valori bersaglio.
  6.  Per  le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli
ultimi  cinque  anni  di  rilevamento, le concentrazioni di ozono non
hanno  superato  gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4,
il  numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione
continua in siti fissi dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte
III.
  7.  I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei
punti  di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono
nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.
  8.  La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato
VI  e'  effettuata  presso  uno o piu' punti di campionamento in siti
fissi  individuati  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,   secondo  quanto  stabilito  nell'allegato  VI.  Per  la
misurazione  in  siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di
punti di campionamento e' stabilito nell'allegato V.
  9.   Le   regioni   e  le  province  autonome  possono  effettuare,
nell'ambito  dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei
precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.
  10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti
nell'allegato VIII, parte I.
  11.  Le  tecniche  di  modellizzazione  dell'ozono  sono  stabilite
nell'allegato VIII, parte II.
  12.  Gli obiettivi di qualita' dei dati da utilizzare nei programmi
di garanzia di qualita' sono stabiliti nell'allegato VII.