Art. 7.
                      Informazioni al pubblico
  1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di
informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche
nel   caso  in  cui  si  prevede  il  superamento  di  dette  soglie,
l'autorita'  di  cui  al  comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al
pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi
indicati  nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso
o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente
comma  sono  comunicate con la massima tempestivita' alla popolazione
interessata ed alle strutture sanitarie competenti.
  2.   Le   regioni   e   le  province  autonome  competenti  mettono
regolarmente   a   disposizione   del   pubblico  informazioni  sulle
concentrazioni  di  ozono  nell'aria, aggiornate con frequenza almeno
giornaliera  ovvero,  se opportuno e possibile, con frequenza oraria.
Dette   informazioni   includono   almeno   i   casi  di  superamento
dell'obiettivo  a lungo termine riferito alla protezione della salute
umana,  i  casi  di  superamento delle soglie di informazione e delle
soglie  di  allarme,  con la specificazione delle ore di superamento,
nonche',  se  opportuno,  una  breve  valutazione degli effetti sulla
salute di tali casi di superamento.
  3.   Le  regioni  e  le  province  autonome  competenti  mettono  a
disposizione  del  pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali
sono   indicati   i  casi  di  superamento  del  valore  bersaglio  e
dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute
umana,  i  casi  di  superamento delle soglie di informazione e delle
soglie  di  allarme,  per  il  periodo  di  mediazione  pertinente di
superamento,   i   casi   di   superamento  del  valore  bersaglio  e
dell'obiettivo  a  lungo  termine,  riferiti  alla  protezione  della
vegetazione,  nonche',  se  opportuno,  una  breve  valutazione degli
effetti  di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresi',
contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle
foreste,  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  III,  parte I, ed
informazioni concernenti i precursori dell'ozono.
  4.  Le  informazioni  e  le  relazioni  annuali  di cui al presente
articolo  sono  rese  in forma chiara, comprensibile ed accessibile e
sono  messe  a  disposizione  del pubblico attraverso mezzi adeguati,
quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e
reti informatiche.
  5.   Le  regioni  e  le  province  autonome  competenti  mettono  a
disposizione  del  pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo
3,  commi  3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le
informazioni  relative  alla  attuazione  di  detti  piani  d'azione,
nonche' ogni studio connesso alla loro adozione.