Art. 8. Inquinamento transfrontaliero 1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunita' europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera con le autorita' competenti di tali Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo. 2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorita' competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresi', le modalita' dirette ad assicurare l'informazione del pubblico. 3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorita' individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorita' competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunita' europea, al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati. 4. Le attivita' di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla Comunita' europea.
Nota all'art. 8: - Il regolamento (CE) n. 2152/2003 e' pubblicato in GUCE n. L 324 dell'11 dicembre 2003.