Art. 8.
                    Inquinamento transfrontaliero
  1.  Nel  caso  in  cui  il superamento dei valori bersaglio o degli
obiettivi  a  lungo termine previsti dal presente decreto legislativo
sia  causato  da  emissioni  di precursori dell'ozono verificatesi in
altri   Stati  appartenenti  alla  Comunita'  europea,  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  sulla  base  delle
attivita'  di  valutazione  effettuate dalle regioni e dalle province
autonome   interessate,   nonche'   sulla  base  delle  attivita'  di
monitoraggio  effettuata  ai  sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera
con  le autorita' competenti di tali Stati al fine di predisporre, se
opportuno,  ai  sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi
concertati,    contenenti   misure   proporzionate,   finalizzate   a
raggiungere  i  valori  bersaglio  o  gli  obiettivi  a lungo termine
previsti dal presente decreto legislativo.
  2.  Nel  caso  in  cui  le  zone  di  cui  all'articolo 5, comma 3,
confinino  con  altri  Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  sulla  base  delle
attivita'  di  valutazione  effettuate dalle regioni e dalle province
autonome   interessate,   nonche'   sulla  base  delle  attivita'  di
monitoraggio  effettuata  ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003,
coopera  con  le  autorita'  competenti  di  detto  Stato  al fine di
predisporre,  se  opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani
d'azione  congiunti  da  attuare  nelle  predette  zone.  Tali  piani
prevedono,    altresi',    le   modalita'   dirette   ad   assicurare
l'informazione del pubblico.
  3.  Nel  caso  di  superamento della soglia di informazione o della
soglia  di  allarme  nelle  zone  di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
individuata   dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  ai  sensi
dell'articolo  5, comma 2, informa l'autorita' competente dello Stato
confinante,   appartenente   alla   Comunita'  europea,  al  fine  di
consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.
  4.  Le  attivita'  di cooperazione di cui al presente articolo sono
poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non
appartenenti alla Comunita' europea.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 2152/2003 e' pubblicato in
          GUCE n. L 324 dell'11 dicembre 2003.