Art. 9.
             Trasmissione di informazioni e di relazioni
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome competenti comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero
della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
    a)  entro  2  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  i metodi seguiti per effettuare la valutazione
preliminare  della qualita' dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma
1,   nonche'   gli   eventuali   metodi   utilizzati   in  attuazione
dell'articolo 6, comma 9;
    b)  entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco
delle  zone  e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di
cui all'articolo 4, commi 2 e 5;
    c)  entro  diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati
rilevati  superamenti  dei valori bersaglio, una relazione contenente
la  descrizione,  in  un quadro unitario, dei casi di superamento dei
valori  bersaglio  stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione
delle  cause  dei  superamenti  dei valori bersaglio stabiliti per la
protezione  della  salute umana e delle circostanze in cui gli stessi
si  sono  verificati, nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 5;
    d)   ogni   tre  anni,  una  relazione  concernente  i  progressi
realizzati  nell'ambito  di  ciascun  piano  o  programma di cui alla
lettera c);
    e)  per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni
anno, a decorrere dal 2004:
      1)  entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni
giorno  in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e
di   allarme,   le   informazioni,   formulate  in  via  provvisoria,
concernenti  la  data,  la durata dell'episodio in ore, il valore o i
valori massimi registrati in un'ora;
      2)  entro  il  10  ottobre,  le altre informazioni provvisorie,
indicate nell'allegato III;
    f)  entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005,
con  riferimento  all'anno antecedente quello della comunicazione, le
informazioni  di  cui  all'allegato III, formulate in via definitiva,
congiuntamente  alle  concentrazioni  medie  annuali  dei  precursori
dell'ozono indicati nell'allegato VI;
    g)  ogni  tre  anni,  entro  il  30 marzo successivo alla fine di
ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
      1)  il  riesame  dei  livelli  di  ozono osservati o valutati a
seconda  dei  casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo
3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;
      2)  le  misure  eventualmente  predisposte  e  attuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3;
      3)  i  piani  d'azione  di  cui  all'articolo  5, comma 3, ed i
relativi  provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva
gli effetti di detti piani.
  2.  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla
base  delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla
Commissione europea:
    a)  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);
    b)  entro  il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le
informazioni di cui al comma 1, lettera b);
    c)  entro  due  anni  dalla  fine  dell'anno in cui si sono stati
rilevati  i  superamenti  dei valori bersaglio di cui all'articolo 3,
comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);
    d)  ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata
ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera
d);
    e)  entro  i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al
citato  comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di
cui al comma 1, lettera e), numero 2);
    f)  entro  il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le
informazioni di cui al comma 1, lettera f);
    g)  ogni  tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di
ciascun  triennio,  a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione
prevista  dalla  direttiva  91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre
1991, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).
 
          Nota all'art. 9:
              -  La  direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          377 del 31 dicembre 1991.