Art. 9. Trasmissione di informazioni e di relazioni 1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT: a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9; b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5; c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5; d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c); e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora; 2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III; f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI; g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni: 1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5; 2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3; 3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva gli effetti di detti piani. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a); b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b); c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c); d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d); e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2); f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f); g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).
Nota all'art. 9: - La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31 dicembre 1991.