Allegato VII (previsto dall'articoLo 6, comma 12) OBIETTIVI DI QUALITA' DEI DATI DA UTILIZZARE NEI PROGRAMMI DI GARANZIA DI QUALITA' I. Obiettivi di qualita' dei dati Per i programmi di garanzia di qualita' sono stabiliti i seguenti obiettivi di qualita', concernenti i margini consentiti di incer- tezza connessi ai metodi valutazione, al periodo minimo di coper- tura e numero minimo di dati raccolti. +======================================+===================================+ | | Per ozono, NO e NO2 | +======================================+===================================+ |Misurazioni fisse continue | | |Incertezza delle singole misurazioni |15 % | |Raccolta minima dei dati |90 % durante l'estate | | |75 % durante l'inverno | +--------------------------------------+-----------------------------------+ |Misurazioni indicative | | |Incertezza delle singole misurazioni |30 % | |Letture minime |90 % | |Raccolta minima dei dati |> 10 % durante l'estate | +--------------------------------------+-----------------------------------+ |Modellizzazione | | |Incertezza | | |Medie di 1 ora (diurne) |50 % | |Massimo giornaliero su 8 ore |50 % | +--------------------------------------+-----------------------------------+ |Stima obiettiva |75 % | |Incertezza | | +--------------------------------------+-----------------------------------+ L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95 %) dei metodi di misurazione e' valutata in base ai principi della "ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements" (1993) (Guida ISO all'espressione dell'incertezza nella misura) e della ISO 5725-1 "Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results" (1994) (Accuratezza (Precisione ed esattezza) dei metodi di misura e dei loro risultati) o in base a principi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza delle misurazioni continue in siti fissi deve essere interpretata come applicabile nel campo di concentrazione usato per la pertinente soglia. Per la modellizzazione e per la stima oggettiva l'incertezza e' definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, per il calcolo della pertinente soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi. il "periodo di osservazione" e' definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante. La "lettura" e' definita come il rapporto tra il tempo durante il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro statistico o il valore aggregato deve essere calcolato. Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. II. Risultati della valutazione della qualita' dell'aria E' necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui le misurazioni sono integrate con altri metodi di valutazione: - descrizione delle attivita' di valutazione svolte, - metodi specifici utilizzati e loro descrizione, - fonti di dati e informazioni, - descrizione dei risultati, il loro grado di incertezza e in particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato in cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio, - per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti alla protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni superiori alla soglia. Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato. III. Normalizzazione Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.