Art. 3

  1.  Al  miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109,  e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi
2 e 3.
  2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
    a)  la  denominazione  di  vendita  "miele" e' riservata al miele
definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per
designare tale prodotto;
    b)  la  denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e
3,  sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel
commercio   per   designarli.  Queste  denominazioni  possono  essere
sostituite  dalla  denominazione di vendita "miele", ad eccezione del
miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo
tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
    c)  il  miele  per  uso  industriale deve riportare, accanto alla
denominazione   di   vendita,   la   menzione  "destinato  solo  alla
preparazione di cibi cotti";
    d)  ad  esclusione  del  miele  filtrato  e  del  miele  per  uso
industriale,   le   denominazioni   possono   essere   completate  da
indicazioni che fanno riferimento:
      1)   all'origine   floreale  o  vegetale,  se  il  prodotto  e'
interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta indicata e ne
possiede   le   caratteristiche   organolettiche,   fisicochimiche  e
microscopiche;
      2)  all'origine  regionale,  territoriale  o topografica, se il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
      3)  a  criteri  di  qualita' specifici previsti dalla normativa
comunitaria;
    e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un
prodotto  alimentare  composto  puo'  essere  designato  con  il solo
termine  "miele"  nella  denominazione  di  vendita  di tale prodotto
alimentare   composto.  Tuttavia,  l'elenco  degli  ingredienti  deve
riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
    f)  sull'etichetta  devono  essere  indicati  il  Paese o i Paesi
d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e'
originario  di  piu'  Stati  membri  o Paesi terzi l'indicazione puo'
essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti:
      1) "miscela di mieli originari della CE";
      2) "miscela di mieli non originari della CE";
      3) "miscela di mieli originari e non originari della CE";
    g)   ove  si  tratti  di  miele  filtrato  e  di  miele  per  uso
industriale,  i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi
e   i   documenti   commerciali   devono   indicare   chiaramente  la
denominazione  completa  del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 6), e comma 3.
  3.  Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f) e g), devono figurare in lingua italiana.
  4.  Il  miele  destinato ai consumatori deve essere preconfezionato
all'origine in contenitori chiusi.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi note alle premesse.