Art. 3 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3. 2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione "destinato solo alla preparazione di cibi cotti"; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' originario di piu' Stati membri o Paesi terzi l'indicazione puo' essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti: 1) "miscela di mieli originari della CE"; 2) "miscela di mieli non originari della CE"; 3) "miscela di mieli originari e non originari della CE"; g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3. 3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana. 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse.