Art. 4. 
  1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul  mercato  in  quanto
tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo  umano,  qualsiasi
ingrediente alimentare, ivi  compresi  gli  additivi,  ed  effettuare
qualsiasi altra aggiunta se non di miele. 
  2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in  quanto
tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve  essere
privo  di  sostanze  organiche  e  inorganiche  estranee   alla   sua
composizione. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,  il  miele  non
deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo  di
fermentazione,  ne'  presentare  un  grado  di  acidita'   modificato
artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da  distruggerne
o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
numero 6), e' vietato estrarre polline o  componenti  specifiche  del
miele, a meno che cio' sia inevitabile  nell'estrazione  di  sostanze
estranee inorganiche o organiche. 
  5. E' fatto comunque divieto di  produrre,  vendere,  detenere  per
vendere, somministrare  o  distribuire  per  il  consumo,  miele  non
corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  e
successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  la  legge 30 aprile 1962, n. 283 vedi note alle
          premesse.  L'art.  5  cosi'  recita:  «Art.  5.  E' vietato
          impiegare   nella   preparazione  di  alimenti  o  bevande,
          vendere,  detenere per vendere o somministrare come mercede
          ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo
          sostanze alimentari:
                a) private   anche   in  parte  dei  propri  elementi
          nutritivi  o  mescolate  a sostanze di qualita' inferiore o
          comunque  trattate  in  modo  da  variarne  la composizione
          naturale,  salvo  quanto  disposto  da  leggi e regolamenti
          speciali;
                b) in cattivo stato di conservazione;
                c) con  cariche  microbiche  superiori  ai limiti che
          saranno  stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  o  da
          ordinanze ministeriali;
                d) insudiciate,  invase  da  parassiti,  in  stato di
          alterazione   o   comunque   nocive,  ovvero  sottoposte  a
          lavorazioni   o   trattamenti   diretti   a  mascherare  un
          preesistente stato di alterazione;
                e)  (lettera soppressa dall'art. 3, legge 26 febbraio
          1963, n. 441);
                f)  (lettera abrogata dall'art. 57, legge 19 febbraio
          1992, n. 142);
                g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'  o,  nel  caso  che  siano stati autorizzati, senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali;
                h) che  contengano  residui  di  prodotti,  usati  in
          agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
          sostanze  alimentari  immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
          Ministro  per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce
          per  ciascun  prodotto,  autorizzato  all'impiego  per tali
          scopi,  i  limiti  di  tolleranza  e  l'intervallo per tali
          scopi,  i  limiti  di  tolleranza e l'intervallo minimo che
          deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
          per  le  sostanze  alimentari  immagazzinate  tra  l'ultimo
          trattamento e l'immissione al consumo.».