Art. 5.
  1. Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
il  Ministero della salute e il Ministero delle attivita' produttive,
adotta  i  metodi  di  analisi  per la verifica della rispondenza del
miele   alle   disposizioni   del  presente  decreto  legislativo  in
conformita'   alle   decisioni   della   Commissione   europea.  Sino
all'adozione  di  tali  metodi  si  applicano  i  metodi ufficiali di
analisi  riportati  nell'allegato  al  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Il  decreto del Ministero delle politiche agricole e
          forestali  in  data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei
          metodi   ufficiali   di   analisi   da  applicarsi  per  la
          valutazione   delle  caratteristiche  di  composizione  del
          miele».