Art. 5. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle attivita' produttive, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003.
Nota all'art. 5: - Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele».