Art. 6. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Nota all'art. 6: - Per la legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note alle premesse. L'art. 6, cosi' recita: «Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari. (Comma abrogato dall'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514). Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.». In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175, codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice penale».