Art. 8. 1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004. 2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.