Art. 8.
  1. Il  miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto puo' continuare ad essere
commercializzato sino al 31 luglio 2004.
  2. Il   miele   etichettato  anteriormente  al  1° agosto  2004  in
conformita'  alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore    del    presente   decreto   puo'   continuare   ad   essere
commercializzato sino ad esaurimento.