Art. 9.
  1. In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva  2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata
in  vigore  della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione e
provincia  autonoma,  adottata  nel  rispetto  dei  vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e,  per  gli  aspetti  che  concernono
materie   di   competenza   concorrente,  dei  principi  fondamentali
desumibili dal presente decreto.
 
          Note all'art. 9:
              -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
              -  Per  la  direttiva  200  1/110/CE,  vedi  note  alle
          premesse.