ART. 5.
                 (Dichiarazione degli interessati).

   1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare  dichiara  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del
mercato,  di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le  situazioni  di  incompatibilita'  di cui all'articolo 2, comma 1,
della  presente  legge  sussistenti  alla  data  di  assunzione della
carica.
   2.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1,  il  titolare  trasmette,  inoltre,  i  dati relativi alle proprie
attivita'  patrimoniali,  ivi  comprese  le partecipazioni azionarie;
rientrano  nell'obbligo  di  comunicazione  di  cui al presente comma
anche  le  attivita'  patrimoniali  detenute  nei tre mesi precedenti
l'assunzione della carica.
   3.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e successive
modificazioni,  quando  la  situazione di incompatibilita' riguarda i
settori    delle    comunicazioni,   sonore   e   televisive,   della
multimedialita'  e  dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati
patrimoniali sono attinenti a tali settori.
   4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi  1  e  2,  ogni  successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza  forniti,  entro  venti  giorni  dai  fatti  che l'abbiano
determinata.
   5.   Entro   i  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  delle
dichiarazioni  di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  provvedono  agli  accertamenti  di  competenza  con le
modalita' di cui agli articoli 6 e 7.
   6.  Le  dichiarazioni  di cui al presente articolo sono rese anche
dal  coniuge  e  dai  parenti  entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 e'
          il seguente:
              «Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1. E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il Presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31  dicembre  dell'anno precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30  aprile  dell'anno  successivo, e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.».
              -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 249 del 1997,
          come  da  ultimo  modificato  dalla legge 3 maggio 2004, n.
          112, e' il seguente:
              «Art.    1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le
          garanzie   nelle   comunicazioni,   di  seguito  denominata
          "Autorita'",  la  quale  opera  in  piena  autonomia  e con
          indipendenza di giudizio e di valutazione.
              2.   Ferme   restando   le   attribuzioni   di  cui  al
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,  n. 71, il
          Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni assume la
          denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
              3.   Sono   organi  dell'Autorita'  il  presidente,  la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per  i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio. Ciascuna
          commissione  e' organo collegiale costituito dal presidente
          dell'Autorita'  e  da  quattro  commissari. Il consiglio e'
          costituito  dal  presidente  e  da  tutti  i commissari. Il
          Senato  della  Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
          quattro  commissari  ciascuno, i quali vengono nominati con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun  deputato esprime il voto indicando due nominativi,
          uno  per  la  commissione  per le infrastrutture e le reti,
          l'altro  per  la commissione per i servizi e i prodotti. In
          caso  di  morte,  di  dimissioni  o  di  impedimento  di un
          commissario,  la  Camera competente procede all'elezione di
          un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
          ordinaria   del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.  Al
          commissario  che  subentri  quando mancano meno di tre anni
          alla  predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
          di  conferma  di  cui  all'art.  2, comma 8, della legge 14
          novembre  1995,  n.  481.  Il  presidente dell'Autorita' e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
          con  il  Ministro  delle comunicazioni. La designazione del
          nominativo  del  presidente  dell'Autorita'  e' previamente
          sottoposta   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
          1995, n. 481.
              4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale
          e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi verifica il
          rispetto  delle  norme  previste dagli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
          n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 650.
              5.   Ai   componenti  dell'Autorita'  si  applicano  le
          disposizioni  di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
          legge 14 novembre 1995, n. 481.
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
                a)  la  commissione  per  le infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
                  1)  esprime parere al Ministero delle comunicazioni
          sullo  schema  del  piano  nazionale  di ripartizione delle
          frequenze  da  approvare  con  decreto  del  Ministro delle
          comunicazioni,  sentiti  gli  organismi  di  cui al comma 3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze  destinate  al  servizio di protezione civile, in
          particolare   per  quanto  riguarda  le  organizzazioni  di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
                  2)  elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi del
          Ministero  delle  comunicazioni e sentite la concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani di
          assegnazione  delle frequenze, comprese quelle da assegnare
          alle  strutture  di protezione civile ai sensi dell'art. 11
          della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, in particolare per
          quanto  riguarda  le  organizzazioni  di  volontariato e il
          Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino,  e li approva, con
          esclusione  delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo al
          Ministero   della   difesa   che   provvede  alle  relative
          assegnazioni.    Per    quanto   concerne   le   bande   in
          compartecipazione    con   il   Ministero   della   difesa,
          l'Autorita'   provvede   al  previo  coordinamento  con  il
          medesimo;
                  3)   definisce,   fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  15  della  legge  31  dicembre  1996, n. 675, le
          misure   di   sicurezza   delle  comunicazioni  e  promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per  l'eliminazione  delle  interferenze elettromagnetiche,
          anche  attraverso  la modificazione di impianti, sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
                  4)   sentito   il   parere   del   Ministero  delle
          comunicazioni  e  nel rispetto della normativa comunitaria,
          determina  gli  standard  per  i  decodificatori in modo da
          favorire la fruibilita' del servizio;
                  5)  cura  la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge;
                  6)  dalla data di entrata in vigore del regolamento
          di  cui  al  n.  5)  sono  abrogate  tutte  le disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale  della  stampa  e  del  Registro  nazionale delle
          imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5 agosto
          1981,  n.  416,  e  successive modificazioni, e nella legge
          6 agosto  1990,  n.  223, nonche' nei regolamenti di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983,  n.  49, e al decreto del Presidente della Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al  presente  numero esistenti presso l'Ufficio del Garante
          per   la   radiodiffusione   e l'editoria  sono  trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal n. 5);
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con     riferimento     alle     tariffe    massime,    per
          l'interconnessione  e  per l'accesso alle infrastrutture di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
                  8)  regola  le relazioni tra gestori e utilizzatori
          delle  infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i   diritti   di   interconnessione   e   di  accesso  alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici  tra  gli  operatori del settore per evitare la
          proliferazione  di  impianti  tecnici  di  trasmissione sul
          territorio;
                  9)   sentite   le   parti  interessate,  dirime  le
          controversie  in  tema  di  interconnessione e accesso alle
          infrastrutture  di  telecomunicazione  entro novanta giorni
          dalla notifica della controversia;
                  10)   riceve   periodicamente   un'informativa  dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di   interruzione  del  servizio  agli  utenti,  formulando
          eventuali  indirizzi  sulle  modalita' di interruzione. Gli
          utenti  interessati  possono proporre ricorso all'Autorita'
          avverso  le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
                  11)   individua,   in  conformita'  alla  normativa
          comunitaria,  alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
          quanto  previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
          soggettivo  degli eventuali obblighi di servizio universale
          e   le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione  del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
                  13)  determina,  sentiti i soggetti interessati che
          ne  facciano  richiesta, i criteri di definizione dei piani
          di  numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi di
          telecomunicazione,   basati  su  criteri  di  obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
                  14)   interviene   nelle  controversie  tra  l'ente
          gestore  del  servizio  di  telecomunicazioni  e gli utenti
          privati;
                  15)  vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
          con  la  salute  umana e verifica che tali tetti, anche per
          effetto  congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del  Ministero  delle  comunicazioni.  Il  rispetto di tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le  concessioni all'installazione di apparati con emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa  entro  sessanta  giorni  i  tetti di cui al presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
                b) la commissione per i servizi e i prodotti:
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge  dei  servizi  e  dei  prodotti  che  sono forniti da
          ciascun  operatore  destinatario  di  concessione ovvero di
          autorizzazione  in  base alla vigente normativa promuovendo
          l'integrazione  delle  tecnologie e dell'offerta di servizi
          di telecomunicazioni;
                  2)  emana  direttive concernenti i livelli generali
          di  qualita'  dei  servizi  e  per  l'adozione, da parte di
          ciascun   gestore,   di  una  carta  del  servizio  recante
          l'indicazione  di  standard  minimi  per  ogni  comparto di
          attivita';
                  3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma  diffusa,  fatte salve le competenze attribuite dalla
          legge  a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle  relazioni  tra  gestori  di  reti  fisse  e mobili e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni;
                  4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi minimi che
          debbono   trascorrere   per   l'utilizzazione  delle  opere
          audiovisive  da  parte  dei diversi servizi a partire dalla
          data  di  edizione  di  ciascuna opera, in osservanza della
          normativa  vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
          accordi tra produttori;
                  4-bis)   svolge   i  compiti  attribuiti  dall'art.
          182-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive
          modificazioni;
                  5)  in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
          e  di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi delle
          disposizioni  di  legge  e regola l'interazione organizzata
          tra  il  fornitore  del prodotto o servizio o il gestore di
          rete  e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti;
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle  norme  in materia di tutela dei minori anche tenendo
          conto   dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi  al
          rapporto  tra  televisione e minori e degli indirizzi della
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi   radiotelevisivi.   In  caso  di
          inosservanza  delle  norme in materia di tutela dei minori,
          ivi    comprese    quelle    previste    dal    Codice   di
          autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
          2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
          servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
          delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
          costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
          Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
          di  applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione TV e
          minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
          sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
          ore di massimo o di buon ascolto;
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche  riconosciute  nell'ambito  del  settore delle
          comunicazioni di massa;
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica;
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti    sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'   e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in  materia  di  equita'  di  trattamento  e  di parita' di
          accesso   nelle   pubblicazioni  e  nella  trasmissione  di
          informazione  e  di propaganda elettorale ed emana le norme
          di attuazione;
                  10)  propone  al  Ministero  delle comunicazioni lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio  pubblico  radiotelevisivo e verifica l'attuazione
          degli  obblighi  previsti  nella  suddetta convenzione e in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  esprime  parere
          obbligatorio   entro   trenta   giorni   sullo   schema  di
          convenzione   e   sul   contratto   di   servizio   con  la
          concessionaria  del  servizio  pubblico; inoltre, vigila in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico;
                  11)  cura  le rilevazioni degli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei  diversi mezzi di comunicazione; vigila
          sulla  correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
          da  altri  soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
          delle  metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
          dei   dati   pubblicati,   nonche'  sui  monitoraggi  delle
          trasmissioni  televisive  e  sull'operato delle imprese che
          svolgono  le  indagini;  la  manipolazione dei dati tramite
          metodologie   consapevolmente   errate  ovvero  tramite  la
          consapevole  utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
          dell'art.  476,  primo comma, del codice penale; laddove la
          rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o  ai  mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo' provvedere ad
          effettuare le rilevazioni necessarie;
                  12)  verifica  che la pubblicazione e la diffusione
          dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano
          effettuate  rispettando  i  criteri contenuti nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
                  13)  effettua  il  monitoraggio  delle trasmissioni
          radiotelevisive,   anche   avvalendosi   degli  ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni;
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223;
                  15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni;
                c) il consiglio:
                  1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche    legislativi,   in   relazione   alle   innovazioni
          tecnologiche   ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno  ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni;
                  2)    garantisce    l'applicazione    delle   norme
          legislative  sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
          comunicazione,   anche  attraverso  la  predisposizione  di
          specifici regolamenti;
                  3)   promuove   ricerche  e  studi  in  materia  di
          innovazione  tecnologica  e  di  sviluppo nel settore delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto     superiore    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni,   che   viene  riordinato  in  «Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                  4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al comma 9 e i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
                  5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
          di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
          il  rilascio  delle licenze e delle autorizzazioni e per la
          determinazione   dei   relativi   contributi,   nonche'  il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni    e    delle    autorizzazioni    in   materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi;
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari  per  il  rilascio  delle  concessioni e delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva sulla base dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
                  7)  verifica  i  bilanci  ed  i  dati relativi alle
          attivita'  ed  alla  proprieta'  dei soggetti autorizzati o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento;
                  8)  accerta  la  effettiva sussistenza di posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi   della   presente   legge  e  adotta  i  conseguenti
          provvedimenti;
                  9)  assume le funzioni e le competenze assegnate al
          Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria, escluse le
          funzioni  in  precedenza  assegnate al Garante ai sensi del
          comma  1  dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          che e' abrogato;
                  10)  accerta  la mancata osservanza, da parte della
          societa'   concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo
          pubblico,   degli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione
          parlamentare  per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge   14   aprile   1975,   n.   103,   e  richiede  alla
          concessionaria   stessa   l'attivazione   dei  procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili;
                  11)  esprime,  entro  trenta giorni dal ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3,  4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
          termine  i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
          detto parere;
                  12)  entro  il  30  giugno di ogni anno presenta al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri per la trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita'  e  sui  programmi  di  lavoro; la relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori  di  competenza,  in particolare per quanto attiene
          allo  sviluppo  tecnologico,  alle risorse, ai redditi e ai
          capitali,  alla  diffusione  potenziale  ed effettiva, agli
          ascolti  e  alle  letture  rilevate,  alla pluralita' delle
          opinioni    presenti    nel   sistema   informativo,   alle
          partecipazioni  incrociate  tra  radio, televisione, stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario;
                  13)  autorizza  i trasferimenti di proprieta' delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge;
                  14)  esercita  tutte  le  altre  funzioni  e poteri
          previsti  nella  legge  14 novembre  1995,  n. 481, nonche'
          tutte  le  altre  funzioni dell'Autorita' non espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti.
              7.  Le  competenze  indicate  al comma 6 possono essere
          ridistribuite   con   il   regolamento   di  organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9.
              8.  La separazione contabile e amministrativa, cui sono
          tenute  le  imprese  operanti  nel  settore destinatarie di
          concessioni     o     autorizzazioni,    deve    consentire
          l'evidenziazione   dei   corrispettivi   per   l'accesso  e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio    universale    e    quella   dell'attivita'   di
          installazione  e  gestione delle infrastrutture separata da
          quella   di   fornitura   del   servizio   e   la  verifica
          dell'insussistenza  di  sussidi  incrociati  e  di pratiche
          discriminatorie.   La  separazione  contabile  deve  essere
          attuata   nel  termine  previsto  dal  regolamento  di  cui
          all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  650.  Le  imprese  operanti  nel  settore  delle
          telecomunicazioni     pubblicano     entro     due     mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati  di  bilancio,  con l'evidenziazione degli elementi di
          cui al presente comma.
              9.   L'Autorita',   entro   novanta  giorni  dal  primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione   e   il   funzionamento,   i  bilanci,  i
          rendiconti  e la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto,  sulla base della disciplina contenuta nella legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento  dei  concorsi  e le procedure per l'immissione
          nel  ruolo  del  personale  assunto  con  contratto a tempo
          determinato  ai  sensi  del  comma 18. L'Autorita' provvede
          all'autonoma   gestione   delle   spese   per   il  proprio
          funzionamento  nei  limiti del fondo stanziato a tale scopo
          nel  bilancio  dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative  e comportamentali del personale, dei dirigenti e
          dei  componenti  della Autorita' attraverso l'emanazione di
          un  documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti   di   cui  al  presente  comma  sono  adottati
          dall'Autorita'  con  il  voto  favorevole della maggioranza
          assoluta dei suoi componenti.
              10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
          o   privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi  diffusi
          costituiti  in  associazioni o comitati, cui possa derivare
          un   pregiudizio   dal   provvedimento  hanno  facolta'  di
          denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
          e di intervenire nei procedimenti.
              11.  L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
          modalita'   per  la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie  che  possono insorgere fra utenti o categorie
          di  utenti  ed  un  soggetto  autorizzato o destinatario di
          licenze  oppure  tra  soggetti autorizzati o destinatari di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in  sede  giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
          un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da ultimare
          entro   trenta   giorni   dalla  proposizione  dell'istanza
          all'Autorita'.  A  tal  fine,  i  termini per agire in sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione.
              12.   I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono  le
          procedure   relative   ai  criteri  minimi  adottati  dalle
          istituzioni  dell'Unione  europea  per  la regolamentazione
          delle   procedure   non   giurisdizionali   a   tutela  dei
          consumatori   e   degli   utenti.   I  criteri  individuati
          dall'Autorita'  nella  definizione delle predette procedure
          costituiscono    principi    per   la   definizione   delle
          controversie   che  le  parti  concordino  di  deferire  ad
          arbitri.
              13.  L'Autorita'  si  avvale degli organi del Ministero
          delle   comunicazioni   e   degli   organi   del  Ministero
          dell'interno  per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
          di   telecomunicazioni   nonche'   degli   organi  e  delle
          istituzioni  di  cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
          norme   vigenti,   il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria.  Riconoscendo  le esigenze di decentramento sul
          territorio  al fine di assicurare le necessarie funzioni di
          governo,   di   garanzia   e   di   controllo  in  tema  di
          comunicazione,  sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
          comitati   regionali  per  le  comunicazioni,  che  possono
          istituirsi    con    leggi   regionali   entro   sei   mesi
          dall'insediamento,  ai  quali  sono  altresi' attribuite le
          competenze   attualmente   svolte  dai  comitati  regionali
          radiotelevisivi.  L'Autorita',  d'intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, individua gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi  organizzativi  e di finanziamento dei comitati. Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza  le  funzioni  dei  comitati  regionali per le
          comunicazioni   sono   assicurate  dai  comitati  regionali
          radiotelevisivi   operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          adotta  un  regolamento  per  definire  le  materie  di sua
          competenza   che   possono   essere  delegate  ai  comitati
          regionali  per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti   o   organismi  di  riconosciuta  indipendenza  e
          competenza.  Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita' sono
          esenti  da  bollo.  L'Autorita'  si coordina con i preposti
          organi  dei  Ministeri  della difesa e dell'interno per gli
          aspetti di comune interesse.
              14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
          regionali  per  le  comunicazioni  avviene prioritariamente
          mediante  le  procedure  di mobilita' previste dall'art. 4,
          comma   2,   del  decreto-legge  12 maggio  1995,  n.  163,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
          n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
          e  delle  telecomunicazioni  che,  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, risulti applicato al relativo
          ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
          al  personale  in  posizione  di  comando  dall'Ente  poste
          italiane  presso  gli  stessi ispettorati territoriali, nei
          limiti  della  dotazione  organica del Ministero, stabilita
          dal  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 540, i cui effetti
          sono  stati  fatti  salvi  dalla legge 23 dicembre 1996, n.
          650.
              15.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinati  le strutture, il personale ed i
          mezzi  di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale  del  Ministero dell'interno e degli stanziamenti
          iscritti  nello stato di previsione dello stesso Ministero,
          rubrica  sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
          settore della radiodiffusione e dell'editoria.
              16. (Abrogato).
              17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente  dell'Autorita'  nel  limite di duecentosessanta
          unita'.   Alla   definitiva   determinazione  della  pianta
          organica   si   procede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro delle
          comunicazioni  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  per  la funzione pubblica, su parere conforme
          dell'Autorita',  in  base  alla  rilevazione dei carichi di
          lavoro,   anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure  di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente  con  gli stanziamenti ordinari di bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
              18.  L'Autorita',  in  aggiunta  al personale di ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato,  disciplinato  dalle norme di diritto privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste  dall'art.  2,  comma  30, della legge 14 novembre
          1995, n. 481.
              19.  L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche  o  di  enti  pubblici  collocati in posizione di
          fuori   ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa ai sensi dell'art. 13
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.   382,   e   successive  modificazioni,  in  numero  non
          superiore,  complessivamente,  a  trenta  unita'  e per non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando  non coperto un corrispondente numero di posti di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita'   prevista   dall'art.   41  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
              20.  In  sede  di prima attuazione della presente legge
          l'Autorita'  puo'  provvedere al reclutamento del personale
          di  ruolo,  nella misura massima del 50 per cento dei posti
          disponibili   nella   pianta  organica,  mediante  apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze  trasferite nell'ambito del personale dipendente
          dal   Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio  del
          Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria purche' in
          possesso    delle    competenze    e   dei   requisiti   di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni.
              21.  All'Autorita'  si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma  9, limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.
              22.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore del
          regolamento  di  organizzazione  previsto  dal  comma 9 del
          presente  articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
          e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
          il  secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
          416.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore delle
          norme  di  cui  ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
          abrogati  i  commi  7  e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
          1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
          con  le  disposizioni  della presente legge. Dalla data del
          suo  insediamento  l'Autorita'  subentra  nei  procedimenti
          amministrativi  e  giurisdizionali  e nella titolarita' dei
          rapporti  attivi  e  passivi facenti capo al Garante per la
          radiodiffusione e l'editoria.
              23.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni,  sono  emanati  uno  o  piu' regolamenti, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  individuare le competenze trasferite, coordinare
          le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle  pubbliche
          amministrazioni    interessate    dal    trasferimento   di
          competenze,  riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
          amministrazioni  e rivedere le relative piante organiche. A
          decorrere  dalla  data di entrata in vigore dei regolamenti
          sono  abrogate  le disposizioni legislative e regolamentari
          che  disciplinano  gli  uffici  soppressi  o riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi.
              24.   Presso   il   Ministero  delle  comunicazioni  e'
          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
          oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da
          esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del
          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
          e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle
          nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del
          Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo
          Stato.
              25.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'Autorita' il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
          fini  di  quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
          31  maggio  1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
              26.  I  ricorsi  avverso i provvedimenti dell'Autorita'
          rientrano   nella   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
          amministrativo.  La competenza di primo grado e' attribuita
          in    via    esclusiva   ed   inderogabile   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio.
              27.  Il  tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
          chiamato  a  pronunciarsi  sulla  domanda di sospensione di
          provvedimenti  dell'Autorita', puo' definire immediatamente
          il   giudizio   nel   merito,   con  motivazione  in  forma
          abbreviata.  Le  medesime disposizioni si applicano davanti
          al  Consiglio  di  Stato  in caso di domanda di sospensione
          della  sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
          ridotti  della  meta'  ed  il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito  in  cancelleria.  Nel  caso  di  concessione  del
          provvedimento   cautelare,  l'udienza  di  discussione  del
          merito  della  causa  deve  essere celebrata entro sessanta
          giorni.   Con   la   sentenza  che  definisce  il  giudizio
          amministrativo  il  giudice  pronuncia specificamente sulle
          spese  del  processo  cautelare. Le parti interessate hanno
          facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
          dal  tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio subito
          dopo  la  pubblicazione  del  dispositivo,  con riserva dei
          motivi,  che  dovranno  essere proposti entro trenta giorni
          dalla  notificazione  della  sentenza.  Anche  in  caso  di
          appello   immediato   si  applica  l'art.  33  della  legge
          6 dicembre 1971, n. 1034.
              28.   E'  istituito  presso  l'Autorita'  un  Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni  rappresentative  delle  varie categorie degli
          utenti  dei  servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,    psicologico,    pedagogico,   educativo   e
          massmediale,  che  si  sono distinte nella affermazione dei
          diritti  e della dignita' della persona o delle particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti  esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
          Parlamento  e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
          privati,  che  hanno  competenza  in  materia audiovisiva o
          svolgono  attivita' in questi settori su tutte le questioni
          concernenti  la  salvaguardia  dei  diritti  e le legittime
          esigenze  dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
          comunicativo,  promuovendo altresi' iniziative di confronto
          e  di  dibattito  su  detti  temi.  Con proprio regolamento
          l'Autorita'   detta   i   criteri   per   la  designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli  utenti  e  fissa  il  numero dei suoi componenti, il
          quale  non  deve  essere  superiore a undici. I pareri e le
          proposte  che  attengono  alla  tutela  dei  diritti di cui
          all'art.  1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          sono  trasmessi  al  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali.
              29.   I  soggetti  che  nelle  comunicazioni  richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio  della  propria  attivita'  non  rispondenti al
          vero,  sono  puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
          codice civile.
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati  e  delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione  a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla stessa
          Autorita'.
              31.  I  soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
          diffide  dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente
          legge,   sono   puniti   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria   da  lire  venti  milioni  a  lire  cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni   dominanti,   si   applica  a  ciascun  soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
          contestazione.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
              32.  Nei  casi  previsti  dai  commi 29, 30 e 31, se la
          violazione  e'  di  particolare  gravita' o reiterata, puo'
          essere  disposta  nei  confronti  del titolare di licenza o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita',  per  un periodo non superiore ai sei mesi,
          ovvero la revoca.».