Art. 7
            Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
         comunicazioni in materia di conflitto di interessi

  1.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le
imprese  che  agiscono  nei  settori  di cui all'articolo 2, comma 1,
della  legge  31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di
cariche  di  governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado,
ovvero  sono  sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi
dell'articolo  7  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in
essere  comportamenti  che,  in  violazione delle disposizioni di cui
alla  legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249,
e  alla  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  forniscono  un sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo.
  2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo,
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure,
si   avvale   dei  poteri  ed  applica  le  sanzioni  previsti  dalle
disposizioni   legislative   richiamate  al  comma  1.  Si  applicano
all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7
dell'articolo 6.
  3.  In  caso  di  accertamento  di comportamenti posti in essere in
violazione  delle  disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  diffida  l'impresa  a  desistere  dal
comportamento  contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie
misure  correttive.  In  caso  di  inottemperanza  entro  il  termine
assegnato,  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni infligge
all'impresa  che  ha  sostenuto  in  modo privilegiato il titolare di
cariche   di   governo   le   sanzioni  previste  dalle  disposizioni
legislative  richiamate  al  comma  1.  Le  sanzioni  pecuniarie  ivi
previste  sono  aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita'
della violazione.
  4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale
irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al comma 3, l'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni   riferisce   al   Parlamento   con
comunicazione   motivata  diretta  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica  e  della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce
nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di
cui  al  comma  1.  Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le
modalita'  di  realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di
cariche  di  governo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni, le misure
correttive  che  si  e'  intimato  di porre in essere, le conseguenze
della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  5.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita'   ad  essa  demandate  dalla  presente  legge,  nonche'  le
opportune modifiche organizzative interne.
 
          Note all'art. 7:
              -  Per il testo dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997
          si veda la nota all'art. 4.
              -  Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990
          si veda la nota all'art. 3.
              - La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
          sistema   radiotelevisivo   pubblico   e  privato",  ed  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1990.
              -  Per il titolo della legge n. 249 del 1997 si veda la
          nota all'art. 4.
              - La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca: "Disposizioni
          per  la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante
          le   campagne   elettorali   e   referendarie   e   per  la
          comunicazione  politica",  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.