(Accordo - art. 1)
                              ALLEGATO 
 
                               ACCORDO 
 
        TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO 
             DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI 
             PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della  Repubblica
dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti), 
desiderando creare condizioni favorevoli per il  miglioramento  della
cooperazione  economica  tra  i  due  Paesi,  e  in  particolare  con
riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, 
e 
riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca  a
tali investimenti, mediante Accordi  internazionali,  contribuira'  a
stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita'
delle due Parti Contraenti, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
Per "investimento" si intende  ogni  bene  investito,  prima  o  dopo
l'entrata in vigore del presente Accordo, da  una  persona  fisica  o
giuridica di una Parte Contraente  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, in conformita' con  le  leggi  e  con  i  regolamenti  di
quest'ultima. 
Senza limitare la portata generale  di  quanto  precede,  il  termine
"investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti "in  rem"
compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti
reali di garanzia su proprieta' di terzi; 
b) azioni,  obbligazioni,  quote  di  partecipazione  ed  ogni  altro
diritto, interesse in societa', nonche'  titoli  di  Stato  e  titoli
pubblici in genere; 
e) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico
connessi ad un investimento, nonche' utili reinvestiti  e  incrementi
di capitale; 
d)  diritti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
e avviamento; 
e) ogni diritto  di  natura  economica  conferito  per  legge  o  per
contratto,  nonche'  ogni'  licenza  e  concessione   rilasciata   in
conformita' ai regolamenti -vigenti  per  l'esercizio  pii  attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento
di risorse naturali: 
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. 
Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e'  stato  investito
non in. nella sua natura di investimento. 
2. Per investimento non si intendono: 
i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da: 
a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di
un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente 
ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o 
b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i
crediti finanziari. 
3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o  giuridica
di una Parte Contraente  che  effettui  investimenti  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente. 
4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna  Parte
Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia  la  nazionalita',  di
quello Stato in conformita' alla sua legislazione. 
5. Per "persona giuridica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
Parte Contraente, qualsiasi entita' avente  la  sede  principale  nel
territorio di una delle Parti Contraenti e  da  questa  riconosciuta,
come istituzioni  pubbliche,  societa'  di  persone  o  di  capitali,
fondazioni, associazioni, indipendentemente dal  fatto  che  la  loro
responsabilita' sia limitata o meno. 
6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da  un  investimento,
ivi  compresi,  in  particolare,  profitti  o  interessi,  utili   di
capitale, dividendi, royalties o compensi per  assistenza  o  servizi
tecnici. 
7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree  comprese  entro  i
confini  terrestri,  anche  le  "zone   marittime".   Queste   ultime
comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali  le  Parti
Contraenti esercitano, secondo il  diritto  internazionale,  la  loro
sovranita' o sulle quali  queste  esercitano,  diritti  sovrani.o  di
giurisdizione. 
8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una  Parte
Contraente (o le sue  Agenzie  e  Rappresentanze)  e  un  investitore
dell'altra Parte in materia di investimento. 
9. Per "trattamento non discriminatorio" si  intende  un  trattamento
che sia favorevole almeno quanto quello  accordato  ai  cittadini  di
ciascuna  Parte  Contraente,  con   le   esenzioni   previste   dalla
legislazione nei territori delle Parti  Contraenti.  Per  trattamento
non discriminatorio  si  intende  altresi'  un  trattamento  che  sia
favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi. 
10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere  ammesso
ad  effettuare   investimenti   nel   territorio   dell'altra   Parte
Contraente.