ALLEGATO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca a tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti "in rem" compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in societa', nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; e) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonche' utili reinvestiti e incrementi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni' licenza e concessione rilasciata in conformita' ai regolamenti -vigenti per l'esercizio pii attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali: f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e' stato investito non in. nella sua natura di investimento. 2. Per investimento non si intendono: i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da: a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari. 3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita', di quello Stato in conformita' alla sua legislazione. 5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici. 7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la loro sovranita' o sulle quali queste esercitano, diritti sovrani.o di giurisdizione. 8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie e Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte in materia di investimento. 9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, con le esenzioni previste dalla legislazione nei territori delle Parti Contraenti. Per trattamento non discriminatorio si intende altresi' un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi. 10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.