(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
       Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 
1.  Qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  le   Parti
Contraenti  in  merito  all'interpretazione  o  all'applicazione  del
presente  Accordo  sara'  risolta,  per  quanto  possibile,  in   via
amichevole, attraverso i canali diplomatici. 
2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro  sei  mesi
dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia  notificata  per
iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovra',  su  richiesta
di una delle Parti Contraenti,  essere  sottoposta  ad  un  Tribunale
Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
due mesi dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  di  arbitrato,
ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del  Tribunale.  I  due
membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato  terzo  in
qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro  tre  mesi
dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 
4. Se, entro il periodo  specificato  al  paragrafo  3  del  presente
Articolo le nomine non sono  state  effettuate,  ciascuna  delle  due
Parti Contraenti puo', in mancanza di  altre  intese,  richiedere  al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di  effettuare  la
nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una  delle
Parti Contraenti, o, per qualsiasi  motivo,  sia  impossibilitato  ad
effettuare la nomina, questa sara'  effettuata  dal  Vice  Presidente
della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino  di
una delle Parti  Contraenti,  o,  per  qualsiasi  motivo,  non  possa
effettuare la nomina, verra' invitato ad effettuarla il  membro  piu'
anziano della Corte Internazionale di  Giustizia  che  non  abbia  la
cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti. 
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le  sue
decisioni  saranno   vincolanti.   Entrambe   le   Parti   Contraenti
sosterranno i costi del proprio arbitro e dei' propri  rappresentanti
alle udienze. Le spese  per  il  Presidente,  ed  ogni  altra  spesa,
saranno suddivise  in  parti  uguali  tra  le  Parti  Contraenti.  Il
Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.