Articolo 10 Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, in via amichevole, attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti puo', in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, non possa effettuare la nomina, verra' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro e dei' propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.