(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
                 Applicazione di altre disposizioni 
1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o  dalla
legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che
possono  entrare  in  vigore  in  un   secondo   momento,   stabiliti
successivamente  dalle  Parti  Contraenti  in  aggiunta  al  presente
Accordo, contengano norme, generali  o  specifiche,  che  diano  agli
investimenti  e  ai  profitti  degli  investitori  dell'altra   Parte
Contraente diritto  ad  un  trattamento  piu'  favorevole  di  quello
disposto dal presente Accordo, saranno tali norme,  nella  misura  in
cui sono piu' favorevoli, a prevalere sul presente Accordo. 
2. Le disposizioni di  cui  all'Articolo  3  e  al  paragrafo  1  del
presente Articolo non si applicano ai vantaggi e  privilegi  che  una
Parte Contraente puo' concedere agli investitori di  Stati  terzi  in
virtu'  della  loro  appartenenza  ad  Unioni   Doganali   o   Unioni
Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un
Accordo  regionale  o  sub-regionale,   ad   un   Accordo   economico
multilaterale  internazionale  stipulato  per  prevenire  la   doppia
imposizione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.