Articolo 12 Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che possono entrare in vigore in un secondo momento, stabiliti successivamente dalle Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano agli investimenti e ai profitti degli investitori dell'altra Parte Contraente diritto ad un trattamento piu' favorevole di quello disposto dal presente Accordo, saranno tali norme, nella misura in cui sono piu' favorevoli, a prevalere sul presente Accordo. 2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 e al paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali o Unioni Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale stipulato per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.