(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
                          Durata e scadenza 
1. Il presente Accordo rimarra' in  vigore  per  dieci  (10)  anni  a
partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13  e  restera'
in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle
due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non piu' tardi  di  un
anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre
termine al presente Accordo. 
2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di  scadenza,
di cui al paragrafo 1 del presente Articolo,  le  disposizioni  degli
Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo  supplementare
di cinque (5) anni a partire dalle date predette. 
3. I termini del presente Accordo  possono  essere  emendati  con  il
consenso reciproco delle due  Parti  Contraenti  e  tali  emendamenti
saranno realizzati trainite uno scambio di note attraverso  i  canali
diplomatici.  La  data  di  entrata  in  vigore  sara'  regolamentata
dall'Articolo 13. 
IN FEDE DI CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno fumato il presente Accordo. 
Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due  originali,  ciascuno  nelle
linguae italiana e  inglese,  entrambi  i  testi  essendo  egualmente
autentici. 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA            REPUBBLICA DELLO ZAMBIA


    

              Parte di provvedimento in formato grafico