(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
             Promozione e Protezione degli Investimenti 
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori  dell'altra
Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio. 
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno  il  diritto
di accedere alle attivita' di investimento nel territorio  dell'altra
Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse
in base all'Articolo 3. 
3.  Le  due  Parti  Contraenti  garantiranno  in  ogni   momento   un
trattamento  giusto  ed  equo   agli   investimenti   effettuati   da
investitori dell'altra Parte Contraente.  Ciascuna  Parte  Contraente
garantira' che la gestione, la conservazione, l'uso o  il  godimento,
la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo
territorio da investitori dell'altra  Parte  Contraente,  nonche'  le
societa' e le  imprese  nelle  quali  tali  investimenti  sono  stati
effettuati,  non  siano  in  alcun   modo   ostacolati   con   misure
ingiustificate o discriminatorie. 
4. Ciascuna Parte creera' e manterra',  nel  proprio  territorio,  un
quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del
trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in  buona  fede,  di
tutti  gli  impegni  assunti  nei  confronti   di   ciascun   singolo
investitore.