(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                  Risarcimento per Danni o Perdite 
Qualora i cittadini e le  societa'  di  una  delle  Parti  Contraenti
subiscano  danni  o  perdite  negli   investimenti   effettuati   nel
territorio dell'altra Parte Contraente per cause  belliche,  o  altre
forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza,  sommosse,
insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte  Contraente  in
cui e' stato effettuato l'investimento che ha  subito  il  danno,  un
risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento  su  base
non discriminatoria e, in ogni caso, non meno  favorevole  di  quello
che la Parte Contraente concede alle societa' o cittadini di un Paese
Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.