(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                    Nazionalizzazione o Esproprio 
1. Gli investimenti di cui al presente  Accordo  non  possono  essere
soggetti ad alcuna  misura  che  possa  limitare,  permanentemente  o
temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di  controllo
e  di  godimento   degli   investimenti   stessi   salvo   nei   casi
specificamente  previsti  dalla  vigente  legislazione  nazionale   o
locale, da  regolamenti  e  sentenze  emesse  da  Corti  o  Tribunali
competenti. 
2. Gli investimenti degli investitori di una delle  Parti  Contraenti
non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra
misura  avente  analoghi  effetti  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, salvo per  fini  di  utilita'  pubblica,  contro  pronto,
adeguato ed effettivo risarcimento ed a . condizione che tali  misure
siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte  le
disposizioni e procedure di legge. 
3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo  valore  di
mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la
decisione di nazionalizzazione o di esproprio e'  resa  pubblica  dal
Governo. 
Il tasso di cambio applicabile a ciascun  risarcimento  sara'  quello
ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in  cui  la
nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo. 
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente,  nel  caso  in
cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia  una
societa'  con  capitale  straniero,  la   valutazione   della   quota
dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura  non
inferiore  al  valore  iniziale  dell'investimento  maggiorato  degli
aumenti di capitale e della rivalutazione di  capitale,  degli  utili
non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del  valore  delle
riduzioni di capitale e delle perdite. 
5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa
valuta in cui l'investitore straniero ha  effettuato  l'investimento,
nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero,
altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 
6. Il risarcimento sara' considerato  tempestivo  se  avverra'  senza
indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi. 
7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso
EURIBOR a sei mesi  a  partire  dalla  data  di  nazionalizzazione  o
esproprio fino alla data di effettivo pagamento. 
8. Un cittadino o una societa' di  una  delle  Parti  Contraenti  che
asserisca che  tutto  o  parte  del  proprio  investimento  e'  stato
espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle  autorita'
giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine  di  stabilire
se l'esproprio abbia  aiuto  luogo  e,  in  caso  positivo,  se  tale
esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai  principi
di diritto internazionale, nonche' al fine di decidere  di  tutte  le
altre questioni ad esso connesse. 
9.  In  mancanza  di  un  accordo  fra  l'investitore  e  l'autorita'
competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito  secondo  le
procedure di risoluzioni, delle controversie di  cui  all'Articolo  9
del presente Accordo. 
Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 
10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del  presente  Articolo  si
applicheranno anche agli utili derivanti da  un  investimento  e,  in
caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 
11. Se,  dopo  l'esproprio,  il  bene  in  questione  non  sia  stato
utilizzato, in tutto o  in  parte,  per  quel  determinato  scopo  di
pubblica utilita' il proprietario, ovvero i suoi aventi causa,  hanno
diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.