Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento degli investimenti stessi salvo nei casi specificamente previsti dalla vigente legislazione nazionale o locale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per fini di utilita' pubblica, contro pronto, adeguato ed effettivo risarcimento ed a . condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e' resa pubblica dal Governo. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi. 7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di effettivo pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia aiuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzioni, delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per quel determinato scopo di pubblica utilita' il proprietario, ovvero i suoi aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.