(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                     Procedure di trasferimento 
1. I trasferimenti  di  cui  agli  Articoli  4,  5,  6  e  7  saranno
effettuati senza indebito ritardo, e in  ogni  caso  entro  sei  mesi
dall'adempimento degli  obblighi  fiscali  e  saranno  effettuati  in
valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati  al  tasso
di cambio prevalente alla data in cui  l'investitore  fa  domanda  di
trasferimento, fatta eccezione per quanto  disposto  all'Articolo  5,
punto  3,  circa  il  tasso  di  cambio  applicabile   in   caso   di
nazionalizzazione od espropria. 
2. Gli obblighi fiscali di cui ai paragrafo precedente  si  intendono
assolti quando l'investitore abbia espletato  le  procedure  previste
dalla legge della Parte Contraente  nel  territorio  della  quale  e'
stato effettuato l'investimento.