(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
   Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti 
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra  una  delle  due
Parti Contraenti e gli investitori  dell'altra  Parte  Contraente  in
materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare  del
risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 
2. Qualora un investitore od una entita' di  una  delle  Parti  abbia
stipulato un Accordo di investimento,  si  applichera'  la  procedura
prevista in detto accordo di investimento. 
3.   Qualora   tali   controversie   non   possano   essere   risolte
amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta  scritta  di
composizione,  l'investitore  interessato  potra',  a   sua   scelta,
sottoporre la controversia: 
a) al Tribunale della Parte Contraentecompetente per territorio; 
b) ad un arbitrato, in conformita' con la legislazione nazionale; 
c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in
materia di  arbitrato  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte  Contraente
che  ospita  l'investimento  si  impegna  pertanto  ad  accettare  il
riferimento a dette regole arbitrali; 
d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in
materia  di  Investimenti,  per  l'applicazione  delle  procedure  di
arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul
regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e
cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi
abbiano aderito. 
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare  per  via
diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o
procedimenti giudiziari gia' avvrati, fino a quando tali procedimenti
siano conclusi ed una delle Parti Contraenti  non  abbia  mancato  di
ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale  o  del  Tribunale
ordinario entro il termine pre,uto dalla sentenza,  ovvero  entro  il
periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni  di
diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.